Art. 1

Il regolamento (CE) n. 1183/2005 è così modificato: 1) all’ è aggiunta la lettera seguente: «k) “finanziamenti o assistenza finanziaria”: qualsiasi azione, a prescindere dal mezzo specifico prescelto, con cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo interessato eroga o si impegna a erogare, condizionatamente o incondizionatamente, fondi propri o risorse economiche proprie, compresi, a titolo non esaustivo, sovvenzioni, prestiti, garanzie, cauzioni, obbligazioni, lettere di credito, crediti fornitore, crediti acquirente, anticipi all’importazione o all’esportazione e tutti i tipi di assicurazione e riassicurazione, inclusa l’assicurazione del credito all’esportazione; non costituiscono finanziamenti o assistenza finanziaria i pagamenti e i termini e le condizioni di pagamento dei prezzi concordati per beni o servizi effettuati in linea con la normale prassi commerciale.» ; 2) l’articolo 1 bis è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «-1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (*1) (“elenco comune delle attrezzature militari”), nonché le armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, quali definiti dal regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), originari o no dell’Unione, a qualsiasi entità non governativa o persona operante nel territorio della Repubblica democratica del Congo (“RDC”). (*1)  Ultima versione pubblicata in GU C, C/2026/1640, 13.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1640/oj." (*2)  Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l’articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all’esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/258/oj).»;" b) il paragrafo 1 è sostuito dal seguente: «1.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente: a) assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi collegati ad attività militari o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei prodotti di cui al paragrafo -1 a qualsiasi entità non governativa o persona operante nel territorio della RDC; b) finanziamenti o assistenza finanziaria collegati ad attività militari per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei prodotti di cui al paragrafo -1, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi a qualsiasi entità non governativa o persona operante nel territorio della RDC.» ; c) il paragrafo 2 è soppresso; 3) l’articolo 1 ter è sostituito dal seguente: «Articolo 1 ter 1.   In deroga all’articolo 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare: a) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei prodotti di cui all’articolo 1 bis, o la prestazione di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, destinati esclusivamente ad aiutare la missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione della Repubblica democratica del Congo (“MONUSCO”) o la task force regionale dell’Unione africana, o ad essere da esse utilizzati; b) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Repubblica democratica del Congo da personale delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione e da operatori umanitari o dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale; c) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di equipaggiamenti militari non letali, destinati esclusivamente a un uso umanitario o protettivo o la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria, servizi di intermediazione o altri servizi connessi; d) altre vendite o fornitura dei prodotti di cui all’articolo 1 bis o la prestazione di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, purché il comitato delle sanzioni istituito a norma del punto 8 della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (“comitato delle sanzioni”) abbia preventivamente approvato tale vendita o fornitura, o la prestazione di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria, servizi di intermediazione o altri servizi. 2.   Non sono concesse autorizzazioni per le attività che hanno già avuto luogo.» ; 4) all’articolo 2 bis, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «l) nell’ostacolare deliberatamente e gravemente l’attuazione del mandato della MONUSCO, anche negando l’accesso, limitando la libertà di circolazione o interferendo con pattugliamenti e attività di monitoraggio.» ; 5) l’articolo 6 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le persone fisiche e giuridiche, i gruppi e le entità sono tenuti a: a) fornire immediatamente all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell’, paragrafo 1, e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e b) collaborare con l’autorità competente alla verifica delle informazioni di cui alla lettera a).» ; b) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   L’obbligo di cui al paragrafo 1 si applica fatte salve le norme sulla riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie e coerentemente con il rispetto della riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti garantito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. A tal fine dette comunicazioni comprendono quelle relative alla consulenza giuridica fornita da altri professionisti certificati autorizzati dal diritto nazionale a rappresentare il cliente nel procedimento giudiziario, nella misura in cui tale consulenza giuridica sia fornita in relazione a procedimenti giudiziari pendenti o futuri.» ; c) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri. 3.   Le autorità competenti degli Stati membri, comprese le autorità di contrasto, le autorità doganali ai sensi del regolamento (UE) 2026/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), e delle direttive 2014/65/UE (*5) e (UE) 2015/849 (*6) del Parlamento europeo e del Consiglio, e gli amministratori di pubblici registri in cui sono iscritti persone fisiche, persone giuridiche, gruppi ed entità, nonché beni immobili o mobili, elaborano prontamente le informazioni, inclusi i dati personali e se necessario le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e prontamente le scambiano con le altre autorità competenti del loro Stato membro e degli altri Stati membri e con la Commissione, qualora tali elaborazione e scambio siano necessari ai fini dello svolgimento dei compiti dell’autorità di elaborazione o dell’autorità di ricezione ai sensi del presente regolamento, in particolare quando rilevano casi di una effettiva o tentata violazione o elusione dei divieti imposti dal presente regolamento. (*3)  Regolamento (UE) 2026/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2026, che istituisce il codice doganale dell’Unione e l’Autorità doganale dell’Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L, 2026/2108, 19.9.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/2108/oj)." (*4)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj)." (*5)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj)." (*6)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj).»;" 6) l’articolo 7 ter è sostituito dal seguente: «Articolo 7 ter È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività la cui finalità o conseguenza sia l’elusione dei divieti di cui al presente regolamento, anche partecipandovi senza perseguire deliberatamente tale obiettivo o risultato, ma sapendo che tale partecipazione può avere tale obiettivo o risultato e accettando tale possibilità.» ; 7) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1.   La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti: a) i fondi congelati a norma dell’, paragrafo 1; b) le autorizzazioni rilasciate in virtù delle deroghe di cui al presente regolamento; c) i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali. 2.   Lo Stato membro interessato comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l’effettiva attuazione del presente regolamento.» ; 8) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 8 bis 1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell’allegato II. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell’allegato II. 2.   Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni eventuale successiva modifica. 3.   Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare la Commissione o comunicare in altro modo con quest’ultima, l’indirizzo e gli altri estremi da usare per dette comunicazioni sono quelli indicati nell’allegato II. Articolo 8 ter Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente regolamento sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.» ; 9) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 9 bis 1.   Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“alto rappresentante”) possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono: a) per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l’introduzione delle modifiche negli allegati I e I bis; b) per quanto riguarda l’alto rappresentante, la preparazione delle modifiche negli allegati I e I bis; e c) per quanto riguarda la Commissione: i) l’inclusione del contenuto degli allegati I e I bis nell’elenco elettronico consolidato delle persone fisiche e giuridiche, dei gruppi e delle entità soggetti a sanzioni finanziarie dell’Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi pubblicamente disponibili; ii) il trattamento delle informazioni relative all’impatto delle misure contemplate dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti. 2.   Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante sono designati “titolari del trattamento” ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione alle attività di trattamento necessarie per svolgere i compiti di cui al paragrafo 1.» ; 10) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni, ove opportuno anche penali, applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri prevedono adeguati provvedimenti di confisca dei proventi di dette violazioni. 2.   Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni eventuale successiva modifica.» ; 11) l’articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Il presente regolamento si applica: a) nel territorio dell’Unione; b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione; d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione, registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro; e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente a attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all’interno dell’Unione.».
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