Art. 1

1.   Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di silicio, un elemento chimico non metallico con simbolo «Si» e numero atomico 14, attualmente classificato con il codice NC 2804 69 00 (silicio contenente, in peso, meno del 99,99 % di silicio) e originario della Repubblica popolare cinese. 2.   La registrazione termina dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32026R2346#art-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo