Art. 1

1.   Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di determinato policloruro di vinile polimerizzato mediante polimerizzazione in sospensione («S-PVC») e polimerizzazione in massa («M-PVC») in forma pura e non miscelato con altre sostanze («S-/M-PVC»). Il prodotto in esame comprende l’S-PVC classificato come S-PVC di base, l’extender S-PVC e l’S-PVC speciale. Il prodotto in esame non comprende il PVC polimerizzato mediante polimerizzazione in emulsione («E-PVC»). Il prodotto in esame è attualmente classificato con il codice NC ex 3904 10 00 (codici TARIC 3904 10 00 15, 3904 10 00 21, 3904 10 00 80 e 3904 10 00 81) ed è originario della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, del Messico e di Taiwan. 2.   La registrazione termina dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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