Art. 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 è così modificato:
1)
all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri verificano che gli operatori rispettino i propri obblighi derivanti dall’articolo 5, paragrafi 1 e 1 bis.»
;
2)
l’articolo 5 è così modificato:
a)
è inserito il seguente paragrafo 1 bis:
«1 bis.
Ai fini dei controlli di conformità, gli operatori devono essere in grado di identificare, dal frantoio e fino alla fase di imbottigliamento, gli oli extra vergini di oliva monovarietali ottenuti esclusivamente dalle varietà Koroneiki o Nocellara del Belice.»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Su richiesta dello Stato membro in cui è stabilito l’operatore che figura sull’etichetta, l’operatore stesso fornisce la documentazione relativa al soddisfacimento dei requisiti di cui agli articoli 6, 8, 8 bis e 10 del regolamento delegato (UE) 2022/2104 sulla base di uno o più degli elementi seguenti:
a)
dati di fatto o dati scientificamente provati;
b)
risultati di analisi o registrazioni automatiche su campioni rappresentativi;
c)
informazioni amministrative o contabili tenute conformemente alle normative dell’Unione e nazionali.»
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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