Art. 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 è così modificato: 1) all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli Stati membri verificano che gli operatori rispettino i propri obblighi derivanti dall’articolo 5, paragrafi 1 e 1 bis.» ; 2) l’articolo 5 è così modificato: a) è inserito il seguente paragrafo 1 bis: «1 bis. Ai fini dei controlli di conformità, gli operatori devono essere in grado di identificare, dal frantoio e fino alla fase di imbottigliamento, gli oli extra vergini di oliva monovarietali ottenuti esclusivamente dalle varietà Koroneiki o Nocellara del Belice.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Su richiesta dello Stato membro in cui è stabilito l’operatore che figura sull’etichetta, l’operatore stesso fornisce la documentazione relativa al soddisfacimento dei requisiti di cui agli articoli 6, 8, 8 bis e 10 del regolamento delegato (UE) 2022/2104 sulla base di uno o più degli elementi seguenti: a) dati di fatto o dati scientificamente provati; b) risultati di analisi o registrazioni automatiche su campioni rappresentativi; c) informazioni amministrative o contabili tenute conformemente alle normative dell’Unione e nazionali.» .
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