Art. 2
1. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia adeguato ai fini della determinazione del valore in dogana, ai sensi dell’articolo 132 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (44), l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base dell’, è ridotto di una percentuale corrispondente all’adeguamento del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
2. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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