Art. 1
1. Il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vetro solare costituito da vetro piatto soda-calcico temprato, con un contenuto di ferro inferiore a 300 ppm, una trasmittanza solare superiore all’88 % (misurata nelle seguenti condizioni: massa d’aria 1,5 e spettro solare nella banda 300-2 500 nm), una resistenza al calore fino a 250 °C (misurata secondo la norma EN 12150), una resistenza agli shock termici di Δ 150 K (misurata secondo la norma EN 12150) e una resistenza meccanica pari o superiore a 90 N/mm2 (misurata secondo la norma EN 1288-3), attualmente classificato con il codice NC ex 7007 19 80 (codici TARIC 7007 19 80 12, 7007 19 80 18, 7007 19 80 80 e 7007 19 80 85), originario della Repubblica popolare cinese, è abrogato e il procedimento relativo a tali importazioni è chiuso.
2. Gli eventuali dazi riscossi dalla data di apertura della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza sulle merci che sono state sdoganate sono restituiti, purché sia presentata richiesta alle autorità doganali nazionali e questa sia poi accolta dalle stesse autorità conformemente alla legislazione doganale dell’Unione applicabile in materia di rimborso o sgravio dei dazi. Tale rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali nazionali interessate.
Storico versioni
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Procelex:32026R2314#art-1