Art. 1
1. Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di determinati alcoli polivinilici, attualmente classificati con il codice NC ex 3905 30 00 (codice TARIC 3905 30 00 91), fabbricati dal gruppo Sinopec (Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd. e Sinopec Great Wall Energy & Chemical Ningxia Co.) e originari della Repubblica popolare cinese.
2. La registrazione termina dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le autorità doganali nazionali non decidono in merito alle domande di rimborso o di sgravio dei dazi antidumping sulle importazioni di prodotti fabbricati dal gruppo Sinopec prima dell’entrata in vigore del regolamento di esecuzione della Commissione che conclude il riesame.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Procelex:32026R2245#art-1