Art. 3
1. L’importo massimo della partecipazione finanziaria dell’Unione è di 12 564 303 EUR, ripartito come segue:
a)
655 364 EUR per le perdite dovute a prezzi di vendita inferiori a causa di ritardi nella macellazione dovuti alle restrizioni dei movimenti nelle zone regolamentate, fino a un massimo di 17 650 capi;
b)
7 887 241 EUR per le perdite di produzione di suinetti dovute all’interruzione dell’allevamento delle scrofe, fino a un massimo di 28 491 capi;
c)
2 890 502 EUR per le perdite di produzione di suini da ingrasso dovute a periodi di fermo prolungati, fino a un massimo di 268 392 capi;
d)
1 131 196 EUR per le perdite dovute a periodi prolungati di allevamento dei suini a causa delle restrizioni dei movimenti nelle zone regolamentate, fino a un massimo di 154 547 capi.
2. Laddove il numero di animali ammissibili al finanziamento ecceda il numero massimo di capi per voce di cui al paragrafo 1, le spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione possono essere adeguate per voce ed eccedere l’ammontare risultante dall’applicazione del numero massimo per voce, purché il totale delle rettifiche rimanga inferiore al 20 % dell’importo massimo delle spese cofinanziate dall’Unione, di cui al paragrafo 1, prima frase.
Storico versioni
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