Art. 4

1.   L’Italia procede a controlli amministrativi e fisici a norma degli articoli 59 e 60 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (26). In particolare, l’Italia verifica: a) l’ammissibilità di chi presenta domanda di sostegno; b) per ciascun richiedente ammissibile: l’ammissibilità, i quantitativi e il valore dell’effettiva perdita di produzione; c) che i richiedenti ammissibili non abbiano ottenuto finanziamenti da altre fonti per compensare le perdite di cui all’ del presente regolamento. 2.   Ai richiedenti ammissibili per i quali sono stati completati i controlli amministrativi, la compensazione può essere versata senza attendere la conclusione di tutti i controlli, in particolare quelli sui richiedenti selezionati per i controlli in loco. 3.   Nei casi in cui l’ammissibilità del richiedente non sia confermata, la compensazione viene recuperata e sono applicate sanzioni a norma dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116.
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