Art. 1

1.   Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di microsfere di vetro piene (note commercialmente come «perle di vetro») di diametro non superiore a 2 mm, con superficie rivestita o non rivestita, qualunque sia l’uso previsto o il processo di produzione, attualmente classificate con i codici NC ex 7002 10 00 , ex 7018 10 90 , ex 7018 20 00 ed ex 7018 90 90 (codici TARIC 7002 10 00 20, 7018 10 90 10, 7018 20 00 10 e 7018 90 90 10) e originarie della Repubblica popolare cinese. Il prodotto soggetto a registrazione non comprende i prodotti definiti come «perle di vetro» che hanno la forma di piccole biglie perforate, attualmente classificate con i codici NC 7018 10 11 e 7018 10 19 . 2.   La registrazione termina dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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