Art. 1

1.   Fatto salvo l', sono aperti contingenti tariffari specifici in relazione alle importazioni nell'Unione di prodotti GOES e di SLC di cui ai codici NC (7225 11 00 , 7226 11 00 e 8504 90 13 ) per un periodo di 155 giorni di calendario dall'entrata in vigore del presente regolamento. 2.   Un dazio di salvaguardia provvisorio è introdotto in relazione alle importazioni nell'Unione di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici" a grani orientati, attualmente rientranti nei codici NC 7225 11 00 e 7226 11 00 , per un periodo di 155 giorni di calendario dall'entrata in vigore del presente regolamento. 3.   Un dazio di salvaguardia provvisorio è introdotto in relazione alle importazioni nell'Unione di laminazioni e nuclei di acciaio, anche impilati o arrotolati, attualmente rientranti nel codice NC 8504 90 13 , anche incorporati in trasformatori, rientranti nei codici NC 8504 21 00 , 8504 22 10 , 8504 22 90 , 8504 23 00 , 8504 31 21 , 8504 31 29 , 8504 31 80 , 8504 32 00 , 8504 33 00 e 8504 34 00 , per un periodo di 155 giorni di calendario dall'entrata in vigore del presente regolamento. 4.   Tutti i contingenti tariffari ripartiti a norma del presente regolamento sono gestiti secondo il principio "primo arrivato, primo servito", come disposto dagli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. L'importo del dazio di salvaguardia provvisorio applicabile ai prodotti indicati all', paragrafo 2, è pari alla differenza tra la soglia di prezzo stabilita di cui all'allegato I e il prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, se quest'ultimo è inferiore. Il livello della soglia di prezzo stabilita sarà diverso nel contingente e fuori contingente. Non viene riscosso alcun dazio se il prezzo netto franco frontiera dell'Unione è pari o superiore alla soglia di prezzo stabilita di cui all'allegato I. 5.   L'importo del dazio di salvaguardia provvisorio applicabile ai prodotti indicati all', paragrafo 3, non incorporati in trasformatori, come definiti all', paragrafo 3, è pari alla differenza tra la soglia di prezzo stabilita di cui all'allegato I e il prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, se quest'ultimo è inferiore. Il livello della soglia di prezzo stabilita sarà diverso nel contingente e fuori contingente. Non viene riscosso alcun dazio se il prezzo netto franco frontiera dell'Unione è pari o superiore alla soglia di prezzo stabilita di cui all'allegato I. 6.   L'importo del dazio di salvaguardia provvisorio applicabile ai prodotti indicati all', paragrafo 3, incorporati in trasformatori, come definiti all', paragrafo 3, è pari a 1 140 EUR per tonnellata del prodotto indicato all', paragrafo 3, incorporato nel trasformatore, presentato per l'immissione in libera pratica nell'Unione. Gli operatori economici dichiarano il peso in tonnellate di un nucleo in un trasformatore. I prodotti elencati all', paragrafo 3, incorporati in trasformatori, come definiti all', paragrafo 3, non sono soggetti a contingenti. 7.   Le soglie di prezzo stabilite per tipo di prodotto sono elencate nell'allegato I. 8.   Alcuni codici TARIC istituiti dal regolamento (UE) 2015/1953 sono sostituiti da codici TARIC successivi creati dal presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32026R2133#art-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo