Art. 4

Misure transitorie

Misure transitorie 1.   L'additivo per mangimi endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con Bacillus subtilis LMG S-15136, quale autorizzato dai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/211, (UE) 2020/1377, (UE) 2021/1413 e (UE) 2026/356, e le premiscele contenenti tale additivo, destinati a tutte le specie di pollame, suinetti lattanti e svezzati, suini da ingrasso, scrofe in lattazione, scrofe in gestazione e tutte le specie suine minori diverse dagli animali da riproduzione, prodotti ed etichettati prima dell'11 aprile 2027 in conformità alle norme applicabili prima dell'11 ottobre 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l'additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, destinati a tutte le specie di pollame, suinetti lattanti e svezzati, suini da ingrasso, scrofe in lattazione, scrofe in gestazione e tutte le specie suine minori diverse dagli animali da riproduzione, prodotti ed etichettati prima dell'11 ottobre 2027 in conformità alle norme applicabili prima dell'11 ottobre 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
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