Art. 3

Misure transitorie relative all’autorizzazione

Misure transitorie relative all’autorizzazione 1.   L’additivo per mangimi tintura di lavanda ottenuta da Lavandula angustifolia Mill., autorizzato a norma della direttiva 70/524/CEE, e le premiscele contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 15 aprile 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 15 ottobre 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 15 ottobre 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 15 ottobre 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare. 3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 15 ottobre 2028 in conformità alle norme applicabili prima del 15 ottobre 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
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