Art. 95

Distruzione delle merci

Distruzione delle merci 1.   Qualora abbiano ragionevoli motivi, le autorità doganali possono esigere la distruzione delle merci per le quali è stata fornita o resa disponibile una notifica della disponibilità e ne informano l’importatore, l’esportatore, il titolare del regime di transito e il titolare delle merci. I costi della distruzione sono a carico dell’importatore, dell’esportatore, del titolare del regime di transito o del titolare delle merci. 2.   Qualora lo ritengano necessario e proporzionato, le autorità doganali possono, conformemente al diritto nazionale, sequestrare, distruggere o rendere altrimenti inutilizzabili le merci per le quali non è stata fornita o messa a disposizione alcuna notifica della disponibilità e che presentano un rischio per la salute e la sicurezza degli utilizzatori finali. Le spese relative a tali misure sono a carico dell’importatore, dell’esportatore o del titolare delle merci. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la procedura per la distruzione delle merci. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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