Art. 53

Deroghe

Deroghe In circostanze eccezionali e debitamente giustificate, su richiesta di uno o più Stati membri la Commissione può adottare un atto di esecuzione, sotto forma di decisione, che autorizza tale Stato membro o tali Stati membri a utilizzare servizi o sistemi elettronici funzionalmente equivalenti, diversi da quelli attuati nel centro doganale digitale dell’UE, o a utilizzare mezzi diversi dai procedimenti informatici per le funzionalità attuate nel centro doganale digitale dell’UE. Un atto di esecuzione di cui al primo comma: a) non incide sul funzionamento del centro doganale digitale dell’UE e sulla completezza dei dati conservati, a meno che non siano utilizzati procedimenti diversi da quelli informatici; b) è giustificato dalla situazione specifica dello Stato membro o degli Stati membri richiedenti; c) è limitato nel tempo, riesaminato periodicamente e revocato qualora non sia più giustificato; d) è adottato solo se non pregiudica lo scambio di informazioni tra lo Stato membro o gli Stati membri richiedenti e gli altri Stati membri e l’Autorità doganale dell’UE né lo scambio e l’archiviazione di informazioni in altri Stati membri ai fini dell’applicazione della normativa doganale; e) non comporta l’esclusione permanente dello Stato membro o degli Stati membri richiedenti dall’uso del centro doganale digitale dell’UE; f) può essere prorogato in casi debitamente giustificati su richiesta dello Stato membro o degli Stati membri interessati.
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