Art. 37

Sovranità digitale

Sovranità digitale 1.   Il centro doganale digitale dell’UE è progettato per garantire che i dati ivi disponibili siano protetti dall’accesso non autorizzato e da altre minacce alla sua integrità e sicurezza, il che è nell’interesse pubblico. L’infrastruttura del centro doganale digitale dell’UE diversa dall’infrastruttura di trasmissione delle telecomunicazioni è controllata e amministrata esclusivamente dalla Commissione o dall’Autorità doganale dell’UE ed è situata nel territorio dell’Unione. 2.   I fornitori e altri prestatori di servizi e i loro subappaltatori che svolgono i compiti relativi allo sviluppo, all’hosting, al funzionamento e alla manutenzione del centro doganale digitale dell’UE, nonché qualsiasi attività correlata di elaborazione dei dati in tale centro, devono essere affidabili, sicuri e liberi da influenze di governi di paesi terzi e non sono soggetti, direttamente o indirettamente, ad alcuna legge, comprese ordinanze esecutive, di un paese terzo che possa richiedere la divulgazione a qualsiasi autorità di tale paese dei dati conservati presso il centro doganale digitale dell’UE. Garantiscono inoltre l’affidabilità, la sicurezza e l’indipendenza del centro doganale digitale dell’UE. Tali fornitori e altri prestatori di servizi, nonché i loro subappaltatori, sono legalmente stabiliti nell’Unione e non sono controllati, direttamente o indirettamente, da alcuna impresa di un paese terzo quale definita all’, punto 7), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio (36). Per i servizi critici, compresa qualsiasi attività relativa ai dati, l’amministrazione aggiudicatrice può esigere che il fornitore, un altro prestatore di servizi o un subappaltatore sia in possesso di un nulla osta di sicurezza. 3.   L’amministrazione aggiudicatrice del centro doganale digitale dell’UE può chiedere in qualsiasi momento agli offerenti, ai fornitori e ad altri prestatori di servizi, nonché ai loro subappaltatori, di fornire prove delle misure che hanno adottato per impedire qualsiasi divulgazione non autorizzata di dati provenienti dal centro doganale digitale dell’UE, compresa la documentazione attestante che soddisfano gli obblighi di cui al paragrafo 2 per quanto riguarda l’indipendenza e la non divulgazione, e di fornire prove del fatto che sono affidabili, sicuri e liberi dall’influenza di governi di paesi terzi. 4.   La sicurezza della catena di approvvigionamento di tutti i componenti informatici, hardware e software è garantita nella misura più ampia possibile. L’amministrazione aggiudicatrice per il centro doganale digitale dell’UE può chiedere ai fornitori e agli altri prestatori di servizi, nonché ai loro subappaltatori, di fornire prove al riguardo. 5.   Se ha motivo di ritenere che le misure adottate dagli offerenti, dai fornitori e da altri prestatori di servizi, o dai loro subappaltatori, per adempiere agli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 siano insufficienti o che gli elementi di prova da essi forniti a norma del presente articolo non siano del tutto affidabili, l’amministrazione aggiudicatrice del centro doganale digitale dell’UE può adottare, nell’ambito del pertinente contratto o della pertinente procedura di appalto, tutte le misure che ritiene necessarie per porre rimedio alla situazione, compresa la sospensione o la risoluzione, parziale o totale, di tale contratto o l’esclusione da tale procedura di appalto. Ciò non pregiudica eventuali altri diritti di ricorso supplementari previsti: a) dall’amministrazione aggiudicatrice del centro doganale digitale dell’UE nel pertinente contratto; o b) nel diritto dell’Unione o nazionale. 6.   Salvo se previsto nel titolo III o XIII o in un accordo internazionale vincolante per l’Unione, i dati elaborati nel centro doganale digitale dell’UE non sono trasferiti a un paese terzo, a un’organizzazione internazionale o a persone fisiche o giuridiche stabilite al di fuori del territorio dell’Unione, né sono messi a loro disposizione. 7.   Il centro doganale digitale dell’UE è progettato nella massima misura possibile per evitare ostacoli precommerciali, commerciali, tecnici, contrattuali e organizzativi che scoraggino, ostacolino o impediscano il trasferimento o la portabilità di dati, applicazioni o risorse digitali da parte dell’amministrazione aggiudicatrice a un altro prestatore di servizi o il loro utilizzo in un ambiente interoperabile.
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