Art. 264
Accordo sulla sede e condizioni operative
Accordo sulla sede e condizioni operative
1. Le necessarie disposizioni relative all’insediamento dell’Autorità doganale dell’UE nello Stato membro ospitante e alle strutture che quest’ultimo deve mettere a disposizione e le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell’Autorità doganale dell’UE e ai membri delle rispettive famiglie sono fissate in un accordo sulla sede concluso, previa approvazione del consiglio di amministrazione ed entro il 21 settembre 2028, tra l’Autorità doganale dell’UE e lo Stato membro ospitante.
2. Lo Stato membro ospitante garantisce le migliori condizioni possibili per il funzionamento dell’Autorità doganale dell’UE, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e adeguati collegamenti di trasporto.
3. Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il direttore esecutivo può decidere di insediare uffici locali in altri Stati membri in modo che i compiti dell’Autorità doganale dell’UE siano eseguiti con maggiore efficienza, efficacia e coerenza.
Prima di decidere di insediare un ufficio locale, il direttore esecutivo ottiene il consenso della Commissione, del consiglio di amministrazione e degli Stati membri interessati. La decisione si basa su un’adeguata analisi dei costi e dei benefici che dimostri in particolare il valore aggiunto di tale decisione. La decisione precisa l’ambito delle attività da espletarsi presso l’ufficio locale in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell’Autorità doganale dell’UE.
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