Art. 256

Esperti nazionali distaccati e altro personale

Esperti nazionali distaccati e altro personale 1.   L’Autorità doganale dell’UE può avvalersi di esperti nazionali distaccati o di altro personale non impiegato dalla stessa. 2.   Il consiglio di amministrazione adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso l’Autorità doganale dell’UE.
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