Art. 245
Comitato consultivo doganale
Comitato consultivo doganale
1. L’Autorità doganale dell’UE istituisce un comitato consultivo doganale.
2. Il comitato consultivo doganale assiste l’Autorità doganale dell’UE fungendo da meccanismo di consultazione con i pertinenti portatori di interessi in merito a questioni che rientrano nelle responsabilità dell’Autorità doganale dell’UE. Il comitato consultivo doganale fornisce consulenza:
a)
in merito all’attuazione di decisioni e azioni tecniche;
b)
in merito a questioni concernenti l’attuazione e la normazione, comprese le attività di armonizzazione;
c)
in merito ad aspetti operativi di altre normative applicate dalle autorità doganali;
d)
se del caso e su richiesta, in merito a qualsiasi altra attività dell’Autorità doganale dell’UE.
3. Il comitato consultivo doganale è composto da rappresentanti dei portatori di interessi pertinenti per i lavori dell’Autorità doganale dell’UE, ivi compresi rappresentanti del settore imprenditoriale, e da rappresentanti delle associazioni di tali portatori di interessi. La composizione del comitato consultivo doganale è stabilita dal consiglio di amministrazione.
4. Il comitato consultivo doganale è consultato periodicamente e può fornire consulenza all’Autorità doganale dell’UE di propria iniziativa sulle questioni elencate al paragrafo 2, lettere a), b) e c).
5. Il comitato consultivo doganale tiene almeno una riunione ordinaria ogni sei mesi. Può inoltre riunirsi su richiesta del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo o del direttore esecutivo.
Storico versioni
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