Art. 236

Presidente del consiglio di amministrazione

Presidente del consiglio di amministrazione 1.   Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente tra i suoi membri con diritto di voto. Se un membro designato dalla Commissione non è eletto presidente, uno dei membri designati dalla Commissione è automaticamente nominato vicepresidente. Se un membro designato dalla Commissione è eletto presidente, il vicepresidente è eletto tra gli altri membri del consiglio di amministrazione con diritto di voto. 2.   Il vicepresidente sostituisce d’ufficio il presidente in caso di impedimento nell’esecuzione dei propri compiti di quest’ultimo. 3.   Il mandato del presidente e del vicepresidente è di quattro anni e può essere rinnovato una volta. Tuttavia, se il presidente o il vicepresidente cessa di far parte del consiglio di amministrazione in qualsiasi momento in corso di mandato, il mandato termina nello stesso momento. 4.   Le modalità di elezione del presidente e del vicepresidente, nonché di rinnovo del loro mandato, sono stabilite nel regolamento interno del consiglio di amministrazione.
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