Art. 196

Importo di riferimento di una garanzia precauzionale

Importo di riferimento di una garanzia precauzionale Se la costituzione di una garanzia non è obbligatoria ma le autorità doganali non hanno la certezza che l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’obbligazione doganale e degli altri oneri saranno pagati entro il termine prescritto, esse esigono una garanzia per un importo che non supera il livello più elevato di cui all’.
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