Art. 165
Importazione anticipata di prodotti di sostituzione
Importazione anticipata di prodotti di sostituzione
1. Alle condizioni da loro stabilite e su richiesta dell’interessato, le autorità doganali consentono che i prodotti di sostituzione siano importati prima dell’esportazione delle merci difettose.
L’importazione anticipata di un prodotto di sostituzione comporta la costituzione di una garanzia a copertura dell’importo dei dazi all’importazione che sarebbero dovuti se le merci difettose non fossero esportate a norma del paragrafo 2.
2. Le merci difettose sono esportate entro due mesi dalla data di immissione in libera pratica dei prodotti di sostituzione.
3. Quando, in circostanze eccezionali, le merci difettose non possono essere esportate entro il termine di cui al paragrafo 2, le autorità doganali possono concedere una proroga ragionevole di tale termine, su richiesta giustificata del titolare dell’autorizzazione.
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