Art. 154

Periodo in cui le merci possono rimanere nel regime di ammissione temporanea

Periodo in cui le merci possono rimanere nel regime di ammissione temporanea 1.   Le autorità doganali stabiliscono il periodo per appurare il regime di ammissione temporanea. Tale periodo è sufficientemente lungo perché possa essere raggiunto l’obiettivo dell’uso autorizzato. 2.   Il periodo massimo per il quale le merci possono rimanere vincolate al regime di ammissione temporanea per la stessa finalità e sotto la responsabilità dello stesso titolare dell’autorizzazione è di 24 mesi, anche se il regime è stato appurato vincolando le merci ad un altro regime speciale e queste sono state poi nuovamente vincolate al regime di ammissione temporanea. 3.   Quando, in circostanze eccezionali, l’uso autorizzato non può essere completato entro il periodo di cui al paragrafo 2, le autorità doganali possono concedere una proroga ragionevole di detto periodo su richiesta giustificata dell’importatore. 4.   Tranne in caso di un evento imprevedibile, il periodo globale durante il quale le merci possono rimanere in regime di ammissione temporanea non supera 10 anni.
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