Art. 150
Merci non unionali nelle zone franche
Merci non unionali nelle zone franche
1. Durante la loro permanenza in una zona franca le merci non unionali possono essere immesse in libera pratica o essere vincolate al regime di perfezionamento attivo, di ammissione temporanea o di uso finale, alle condizioni stabilite per tali regimi.
In questi casi tali merci non sono considerate vincolate al regime di zona franca.
2. Fatte salve le disposizioni applicabili alla consegna o al deposito di approvvigionamenti e nella misura in cui il regime considerato lo consenta, e in deroga al paragrafo 1, le merci non unionali possono essere utilizzate o consumate in una zona franca a condizione che:
a)
la loro immissione in libera pratica o ammissione temporanea non comporti l’applicazione di dazi all’importazione, di misure stabilite dalle politiche agricole o commerciali comuni o di misure che vietano l’uso di tali merci nell’Unione;
b)
siano fornite o messe a disposizione delle autorità doganali informazioni appropriate su tale utilizzazione o consumo.
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