Art. 140
Obblighi del titolare del regime di transito unionale nonché del trasportatore e del destinatario di merci che circolano in regime di transito unionale
Obblighi del titolare del regime di transito unionale nonché del trasportatore e del destinatario di merci che circolano in regime di transito unionale
1. Il titolare del regime di transito unionale è responsabile del rispetto dei seguenti obblighi:
a)
fornire alle autorità doganali o mettere a loro disposizione i dati richiesti;
b)
presentare la notifica della disponibilità delle merci e i dati richiesti all’ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto e in conformità delle misure adottate dalle autorità doganali per assicurare la loro identificazione;
c)
rispettare le disposizioni legislative doganali relative al regime di transito unionale;
d)
salvo che sia altrimenti disposto dalla normativa doganale, prestare una garanzia per assicurare il pagamento dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale o agli altri oneri dovuti in relazione alle merci.
2. Gli obblighi del titolare del regime sono soddisfatti e il regime di transito unionale ha fine quando le merci vincolate a tale regime e le informazioni richieste sono a disposizione dell’ufficio doganale di destinazione conformemente alla normativa doganale.
3. Gli spedizionieri o i destinatari di merci che accettano le merci sapendo che esse circolano in regime di transito unionale sono anch’essi responsabili di notificare la disponibilità delle merci all’ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto e in conformità delle misure adottate dalle autorità doganali per assicurare l’identificazione di tali merci.
4. Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una delle seguenti semplificazioni per quanto riguarda il vincolo delle merci al regime di transito unionale o la conclusione di detto regime:
a)
lo status di speditore autorizzato, che consente al titolare dell’autorizzazione di vincolare le merci al regime di transito unionale senza presentarle in dogana;
b)
lo status di destinatario autorizzato, che consente al titolare dell’autorizzazione di ricevere le merci in circolazione in regime di transito unionale in un luogo autorizzato, per concludere il regime conformemente al paragrafo 2;
c)
l’uso di sigilli di un modello particolare, quando è richiesto il suggellamento per assicurare l’individuazione delle merci vincolate al regime di transito unionale;
d)
la fornitura di una serie di dati ridotta o, se del caso, l’uso di una dichiarazione in dogana con una serie di dati ridotta per il vincolo delle merci al regime di transito unionale;
e)
l’uso di un documento di trasporto elettronico per vincolare le merci al regime di transito unionale, purché contenga le informazioni necessarie e tali informazioni siano a disposizione delle autorità doganali alla partenza e a destinazione per consentire la vigilanza doganale delle merci e l’appuramento del regime.
5. Le autorità doganali monitorano regolarmente le attività degli speditori e dei destinatari autorizzati al fine di valutarne la conformità ai requisiti di autorizzazione.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento:
a)
specificando ulteriormente i requisiti in materia di dati di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo e le condizioni per la concessione delle autorizzazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo;
b)
determinando i dati che devono essere forniti alle autorità doganali o messi a loro disposizione per il vincolo delle merci al regime di transito unionale di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.
7. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali concernenti:
a)
il vincolo delle merci al regime di transito unionale e l’appuramento di detto regime;
b)
la gestione delle semplificazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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