Art. 3

Misure transitorie

Misure transitorie 1.   Gli estratti di tocoferolo da oli vegetali, gli estratti da oli vegetali ricchi in (delta-)tocoferolo e l’alfa-tocoferolo, quali autorizzati dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1152, e le premiscele contenenti tali additivi, destinati a tutte le specie animali, prodotti ed etichettati prima dell’11 aprile 2027 in conformità alle norme applicabili prima dell’11 ottobre 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi per mangimi di cui al paragrafo 1, destinati a tutte le specie animali, prodotti ed etichettati prima dell’11 ottobre 2027 in conformità alle norme applicabili prima dell’11 ottobre 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare. 3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi per mangimi di cui al paragrafo 1, destinati a tutte le specie animali, prodotti ed etichettati prima dell’11 ottobre 2028 in conformità alle norme applicabili prima dell’11 ottobre 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
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