Art. 18
Misure transitorie
Misure transitorie
I punti di contatto nazionali per l’eHealth che hanno scambiato dati sanitari elettronici personali attraverso l’infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online a norma della decisione di esecuzione (UE) 2019/1765 prima del 26 marzo 2029 e che sono stati designati come punti di contatto nazionali per la sanità digitale a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2025/327 possono continuare a scambiare tali dati nel quadro di LaMiaSalute@UE (MyHealth@EU) e sono considerati conformi ai requisiti per l’autorizzazione ad avviare lo scambio di dati sanitari elettronici personali di cui al presente regolamento.
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