Art. 13
Incidenti significativi
Incidenti significativi
1. Un punto di contatto nazionale per la sanità digitale o la Commissione, a seconda dei casi, notifica un incidente significativo al presidente del gruppo direttivo, alla Commissione e a qualsiasi punto di contatto nazionale per la sanità digitale interessato pertinente quanto prima, e in ogni caso entro 24 ore dal momento in cui ne viene a conoscenza.
2. A seguito della notifica di cui al paragrafo 1, o di propria iniziativa, la Commissione, d’intesa con il presidente del gruppo direttivo, affronta l’incidente significativo.
3. Il punto di contatto nazionale per la sanità digitale il cui scambio transfrontaliero di dati sanitari elettronici personali è interessato dall’incidente significativo, e il gruppo direttivo ove necessario, adottano le misure necessarie per attenuare tale incidente. Tali misure possono prevedere la sospensione temporanea dello scambio di dati sanitari elettronici personali.
4. Il punto di contatto nazionale per la sanità digitale interessato, previa approvazione del gruppo direttivo, ripristina lo scambio transfrontaliero di dati sanitari elettronici personali sospeso quanto prima dopo la risoluzione dell’incidente significativo.
5. Il punto di contatto nazionale per la sanità digitale il cui scambio transfrontaliero di dati sanitari elettronici personali è stato interessato dall’incidente significativo o la Commissione, se un servizio di cui all’, paragrafo 1, è stato interessato dall’incidente significativo, riferisce al gruppo direttivo entro un mese dalla presentazione della notifica di cui al paragrafo 1. La relazione contiene almeno quanto segue:
a)
una descrizione dettagliata dell’incidente significativo, comprensiva della sua gravità e del suo impatto;
b)
il tipo di minaccia o la causa di fondo che ha probabilmente innescato l’incidente significativo;
c)
le misure di attenuazione già adottate e in corso di adozione.
Storico versioni
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