Art. 2

1.   Le importazioni con i codici TARIC di cui all’, o con eventuali futuri codici corrispondenti, originarie del Regno Unito, sono soggette a misure di sorveglianza a norma dell’articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013 per consentire alla Commissione di seguire l’andamento statistico delle importazioni di diossido di titanio, in modo da assicurare che le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/4 non siano eluse. 2.   Le misure di sorveglianza introdotte dal paragrafo 1 cessano alla revoca o alla scadenza del dazio antidumping sulle importazioni di diossido di titanio originario della Repubblica popolare cinese.
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