Art. 1
1. Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di pile e batterie di pile elettriche al diossido di manganese alcalino, sotto forma di pile cilindriche, non ricaricabili, non fuori uso, eccetto cascami e avanzi ed escluse le parti, attualmente classificate con il codice NC 8506 10 11 e originarie della Repubblica popolare cinese.
2. La registrazione termina dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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