Art. 1

1.   Le importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti di cui all’allegato del presente regolamento continuano a essere soggette a vigilanza unionale a posteriori conformemente ai regolamenti (UE) 2015/478 e (UE) 2015/755. 2.   La classificazione dei tipi di prodotto contemplati dal presente regolamento, in continuità con il regolamento precedente, si basa sulla TARIC. L’origine dei tipi di prodotto contemplati dal presente regolamento è determinata conformemente all’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).
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