Art. 1

1.   Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di griglie e reti, di fili lisci saldati nei punti di incontro; non placcate, oppure zincate o ricoperte di altre materie; presentate o no in rotoli; anche galvanizzate, attualmente classificate con i codici NC 7314 20 90 , 7314 31 00 e 7314 39 00 e originarie della Repubblica popolare cinese e della Turchia. 2.   La registrazione termina dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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