Art. 1

1.   In deroga all’allegato IV, punto 7, lettera b), del regolamento (UE) 2024/573, si autorizza l’immissione sul mercato dei refrigeratori fissi (chillers) di capacità nominale fino a 12 kW inclusi che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 utilizzati per l’essiccazione dell’aria compressa (essiccatori d’aria a refrigerazione), a condizione che siano etichettati a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, del medesimo regolamento. 2.   In deroga all’allegato IV, punto 8, lettera b), del regolamento (UE) 2024/573, si autorizza l’immissione sul mercato delle apparecchiature fisse autonome di condizionamento d’aria di capacità nominale massima fino a 12 kW inclusi che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 utilizzate per l’essiccazione dell’aria compressa (essiccatori d’aria a refrigerazione), a condizione che siano etichettate a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, del medesimo regolamento. 3.   In deroga all’allegato IV, punto 8, lettera d), del regolamento (UE) 2024/573, si autorizza l’immissione sul mercato delle apparecchiature fisse autonome di condizionamento d’aria di capacità nominale massima superiore a 12 kW ma inferiore a 50 kW che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 utilizzate per l’essiccazione dell’aria compressa (essiccatori d’aria a refrigerazione), a condizione che siano etichettate a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
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