Art. 1
1. Al momento dell’importazione nell’Unione, gli importatori dei prodotti che rientrano nelle categorie di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2026/1384 forniscono un certificato del produttore che comprende il paese di fusione e colata e il numero di colata dell’acciaio importato.
2. Tuttavia, se il certificato del produttore fornito non contiene informazioni sul paese di fusione e colata o sul numero di colata, le autorità doganali possono considerare complementari al certificato del produttore le prove seguenti, purché contengano le informazioni mancanti sul paese di fusione e colata o sul numero di colata:
a)
fatture;
b)
bolle di consegna;
c)
certificati di qualità e clausole di ordini di acquisto o contratti eseguiti;
d)
dichiarazioni a lungo termine dei fornitori;
e)
documenti di contabilità analitica e di produzione;
f)
documenti doganali del paese esportatore;
g)
corrispondenza commerciale; o
h)
descrizioni di prodotto.
3. Se non può essere fornito un certificato del produttore, le autorità doganali possono considerare le prove seguenti come prove a sé stanti, purché contengano informazioni sul paese di fusione e colata e il numero di colata:
a)
fatture;
b)
bolle di consegna;
c)
certificati di qualità e clausole di ordini di acquisto o contratti eseguiti;
d)
dichiarazioni a lungo termine dei fornitori;
e)
documenti di contabilità analitica e di produzione;
f)
documenti doganali del paese esportatore;
g)
corrispondenza commerciale; o
h)
descrizioni di prodotto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Procelex:32026R1963#art-1