Art. 1

1.   Al momento dell’importazione nell’Unione, gli importatori dei prodotti che rientrano nelle categorie di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2026/1384 forniscono un certificato del produttore che comprende il paese di fusione e colata e il numero di colata dell’acciaio importato. 2.   Tuttavia, se il certificato del produttore fornito non contiene informazioni sul paese di fusione e colata o sul numero di colata, le autorità doganali possono considerare complementari al certificato del produttore le prove seguenti, purché contengano le informazioni mancanti sul paese di fusione e colata o sul numero di colata: a) fatture; b) bolle di consegna; c) certificati di qualità e clausole di ordini di acquisto o contratti eseguiti; d) dichiarazioni a lungo termine dei fornitori; e) documenti di contabilità analitica e di produzione; f) documenti doganali del paese esportatore; g) corrispondenza commerciale; o h) descrizioni di prodotto. 3.   Se non può essere fornito un certificato del produttore, le autorità doganali possono considerare le prove seguenti come prove a sé stanti, purché contengano informazioni sul paese di fusione e colata e il numero di colata: a) fatture; b) bolle di consegna; c) certificati di qualità e clausole di ordini di acquisto o contratti eseguiti; d) dichiarazioni a lungo termine dei fornitori; e) documenti di contabilità analitica e di produzione; f) documenti doganali del paese esportatore; g) corrispondenza commerciale; o h) descrizioni di prodotto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32026R1963#art-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo