Art. 1
1. Le importazioni nell’Unione di prodotti delle categorie elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2026/1384 e originari di Albania, Israele, Giordania, Marocco, Macedonia del Nord, Serbia, Svizzera, Tunisia e Turchia sono soggette, mediante misure di salvaguardia bilaterali, a un dazio fuori contingente del 50 % ad valorem.
2. Il dazio fuori contingente di cui al paragrafo 1 si applica una volta esauriti i quantitativi dei contingenti aperti a norma del regolamento (UE) 2026/1384 ripartiti a ciascun paese interessato sotto forma sia di contingenti specifici per paese sia di contingenti aperti in modalità di concorrenza per ciascuna categoria di prodotto a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1457.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Procelex:32026R1930#art-1