Art. 1

1.   Le importazioni nell’Unione di prodotti delle categorie elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2026/1384 e originari di Albania, Israele, Giordania, Marocco, Macedonia del Nord, Serbia, Svizzera, Tunisia e Turchia sono soggette, mediante misure di salvaguardia bilaterali, a un dazio fuori contingente del 50 % ad valorem. 2.   Il dazio fuori contingente di cui al paragrafo 1 si applica una volta esauriti i quantitativi dei contingenti aperti a norma del regolamento (UE) 2026/1384 ripartiti a ciascun paese interessato sotto forma sia di contingenti specifici per paese sia di contingenti aperti in modalità di concorrenza per ciascuna categoria di prodotto a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1457.
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