Art. 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fili di acciai silico-manganese con una sezione di diametro compreso tra 0,6 mm e 4 mm, contenenti, in peso, fino a 0,2 % di carbonio, 0,6 % fino a 1,4 % di silicio e 0,9 % fino a 1,9 % di manganese, escluso ogni altro elemento in una proporzione che può loro conferire il carattere di altri acciai legati, anche rivestiti di rame o bronzo o lubrificante a base di olio/cera, attualmente classificati con il codice NC ex 7229 20 00 (codice TARIC 7229 20 00 10), originari della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Società Dazio antidumping provvisorio Codice addizionale TARIC Changzhou City Yunhe Welding Material Co., Ltd. 75,3  % 88FZ Gruppo Juli: — Juli New Material Technology (Rizhao) Co., Ltd — Shandong Juli Welding Co., Ltd 102,4  % 88GA Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato 93,1  % Cfr. l’allegato Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato 102,4  % 8999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che le [quantitativo] tonnellate di fili per saldatura vendute per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura sono state fabbricate da [nome e indirizzo della società, codice addizionale TARIC] nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie del paese interessato. 4.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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