Art. 1

1.   È istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di carta termica leggera, definita come carta termica con grammatura uguale o inferiore a 65 g/m2, venduta in rotoli di larghezza uguale o superiore a 20 cm, con peso del rotolo (compresa la carta) uguale o superiore a 50 kg e diametro del rotolo uguale o superiore a 40 cm («rotoli di grandi dimensioni»); con o senza rivestimento di fondo su uno o entrambi i lati; con uno strato termosensibile fisico o chimico (vale a dire uno strato che forma un’immagine all’applicazione di calore) su uno o entrambi i lati; con o senza rivestimento superficiale, attualmente classificata con i codici NC ex 4809 90 00 , ex 4811 90 00 , ex 4816 90 00 ed ex 4823 90 85 (codici TARIC 4809 90 00 10, 4811 90 00 10, 4816 90 00 10 e 4823 90 85 20) e originaria della Repubblica popolare cinese. 2.   Il dazio compensativo provvisorio applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalla società sottoelencata, è il seguente: Società Dazio compensativo (in %) Codice addizionale TARIC Guandong Guanhao High-Tech Co. 28,8 88FO Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese 70,5 8999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio compensativo specificate per la società citata al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume in tonnellate) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da Guandong Guanhao High-Tech Co, codice addizionale TARIC 88FO nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese. 4.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni pertinenti in vigore in materia di dazi doganali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32026R1914#art-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo