Art. 2

Distillazione temporanea di vino in caso di crisi

Distillazione temporanea di vino in caso di crisi 1.   Può essere concesso un sostegno per la distillazione di vini rossi e rosati protetti da una denominazione di origine e prodotti nelle regioni viticole del Württemberg e del Rheinhessen nel territorio della Germania. 2.   L'alcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente a fini industriali, in particolare per la produzione di disinfettanti e farmaci, o a fini energetici, in modo da evitare distorsioni della concorrenza. 3.   I beneficiari del sostegno di cui al paragrafo 1 sono le aziende vitivinicole che producono o commercializzano i prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le organizzazioni di produttori di vino, le cantine cooperative, le associazioni di due o più produttori o i distillatori di prodotti vitivinicoli. 4.   Sono ammissibili al sostegno soltanto i costi di fornitura del vino ai distillatori e della relativa distillazione. L'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile al sostegno. Il vino da distillare nell'ambito della presente misura soddisfa i requisiti di commercializzazione all'interno dell'Unione. 5.   La Germania può stabilire criteri di priorità per i beneficiari della presente misura. Tali criteri di priorità sono oggettivi e non discriminatori. 6.   La Germania può versare fino all'80 % del sostegno per una determinata operazione di distillazione in caso di crisi che sia oggetto di una domanda di sostegno accettata a norma del presente articolo, tramite il pagamento ai beneficiari di un anticipo subordinato alla costituzione, da parte del beneficiario, di una garanzia bancaria o di una cauzione equivalente a favore della Germania di importo almeno pari all'anticipo. Affinché tale intervento sia ammissibile, il versamento finale del sostegno è effettuato entro la data di cui all', paragrafo 3. 7.   La Germania adotta le norme in materia di procedure da seguire per la presentazione della domanda di sostegno di cui al paragrafo 1 e di controllo della misura, che prevedano: a) le persone fisiche o giuridiche che possono presentare domanda; b) la presentazione e la selezione delle domande, compresi almeno i termini per la presentazione delle stesse, per l'esame dell'adeguatezza di ciascuna operazione proposta e per la notifica agli operatori dei risultati della procedura di selezione; c) la verifica del rispetto delle disposizioni relative ai prodotti ammissibili e i costi di cui al paragrafo 4 e i criteri di priorità, laddove si applichino tali criteri; d) la selezione delle domande, compresa almeno la ponderazione attribuita a ciascun criterio di priorità, laddove si applichino tali criteri; e) le modalità per il versamento di anticipi e la costituzione di cauzioni; f) il monitoraggio e il controllo delle operazioni di distillazione, l'ammissibilità dei vini distillati e l'uso dell'alcole prodotto. 8.   La Germania fissa l'importo del sostegno a favore dei beneficiari sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. L'importo del sostegno non supera 59 EUR per ettolitro.
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