Art. 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 è così modificato: (1) all’articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   In deroga al paragrafo 1, secondo comma, e al paragrafo 2, lettera a), punto i), per l’anno di domanda 2026 gli anticipi versati prima del 16 ottobre 2026 per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti e per gli aiuti che costituiscono pagamenti diretti nell’ambito delle misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013 si considerano versati nel mese di novembre e sono comunicati e dichiarati dagli Stati membri nella dichiarazione relativa a tale mese.» ; (2) all’articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   In deroga al paragrafo 1, primo comma, per l’anno di domanda 2026 la spesa per gli anticipi versati dall’organismo pagatore prima del 16 ottobre 2026 per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti e per gli aiuti che costituiscono pagamenti diretti nell’ambito delle misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013, ai fini della dichiarazione mensile si considerano versati nel mese di novembre.» .
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