Art. 1
All’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le domande di aiuto possono essere modificate oppure ritirate in tutto o in parte dal beneficiario alle condizioni seguenti:
a)
per gli interventi oggetto del sistema di monitoraggio delle superfici, in qualsiasi momento prima della scadenza stabilita dallo Stato membro, che è fissata entro i 15 giorni di calendario precedenti alla data di versamento della prima rata in applicazione dell’articolo 44, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2021/2116. Non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri in relazione a inosservanze riguardanti condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate da mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi o dopo che lo Stato membro abbia informato il beneficiario della sua intenzione di svolgere controlli in loco;
b)
per gli interventi basati sugli animali di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/2115 relativi a bovini o ovini e caprini, in qualsiasi momento prima della scadenza stabilita dallo Stato membro, che è fissata entro i 15 giorni di calendario precedenti alla data di versamento della prima rata in applicazione dell’articolo 44, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2021/2116. Tuttavia, in relazione alla condizione di ammissibilità per l’identificazione e la registrazione degli animali, le modifiche o i ritiri sono consentiti soltanto entro la data stabilita dallo Stato membro in applicazione dell’articolo 34, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (UE) 2021/2115 e se non è trascorsa la scadenza di cui alla prima frase della presente lettera. Non sono inoltre consentiti modifiche o ritiri una volta che lo Stato membro abbia informato il beneficiario della sua intenzione di svolgere un controllo in loco o che il beneficiario venga a conoscenza di un’inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva. Ciononostante, sono autorizzati modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall’inosservanza rilevata dal controllo in loco;
c)
per gli altri interventi, in qualsiasi momento prima della scadenza stabilita dallo Stato membro, che è fissata entro i 15 giorni di calendario precedenti alla data di versamento della prima rata in applicazione dell’articolo 44, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2021/2116. Tuttavia, non sono consentiti modifiche o ritiri una volta che lo Stato membro abbia informato il beneficiario della sua intenzione di svolgere un controllo in loco o che il beneficiario venga a conoscenza di un’inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva. Ciononostante, sono autorizzati modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall’inosservanza rilevata dal controllo in loco.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Procelex:32026R1905#art-1