Art. 1
Nell’ del regolamento (UE) 2023/1529il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, e fatto salvo l’obbligo di autorizzazione di cui al regolamento (UE) 2021/821, ove applicabile, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento, il transito o l’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per:
a)
usi medici o farmaceutici; o
b)
scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali; o
c)
scopi ufficiali delle rappresentanze diplomatiche dell’Unione e degli Stati membri, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, in Iran.».
Storico versioni
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