Art. 1

Il regolamento (UE) 2023/915 è così modificato: 1) all’articolo 10, il paragrafo 1 è così modificato: a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Gli alimenti che sono stati legalmente immessi sul mercato anteriormente alle date di cui alle lettere da a) a s) possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza:»; b) è aggiunta la lettera s) seguente: «s) 1o gennaio 2028 per quanto riguarda i tenori massimi della somma di furano, 2-metilfurano e 3-metilfurano, espressa come furano, di cui all’allegato I, punto 5.6.»; 2) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
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