Art. 1
Il regolamento (UE) 2023/915 è così modificato:
1)
all’articolo 10, il paragrafo 1 è così modificato:
a)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Gli alimenti che sono stati legalmente immessi sul mercato anteriormente alle date di cui alle lettere da a) a s) possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza:»;
b)
è aggiunta la lettera s) seguente:
«s)
1o gennaio 2028 per quanto riguarda i tenori massimi della somma di furano, 2-metilfurano e 3-metilfurano, espressa come furano, di cui all’allegato I, punto 5.6.»;
2)
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Procelex:32026R1890#art-1