Art. 7

Elenco pubblico delle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori

Elenco pubblico delle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori 1.   Entro il 1o settembre 2026 i fornitori comunicano alla Commissione un elenco contenente i nomi delle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori a cui i fornitori segnalano abusi sessuali sui minori a norma del presente regolamento. I fornitori comunicano regolarmente alla Commissione eventuali modifiche a tale elenco. 2.   Entro il 1o ottobre 2026 la Commissione pubblica un elenco dei nomi delle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori comunicato ai sensi del paragrafo 1. La Commissione tiene aggiornato tale elenco pubblico.
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