Art. 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/194
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/194
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 è così modificato:
(1)
L’ è così modificato:
(a)
i punti 2 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2)
“regime UE”, il regime speciale applicabile alle vendite a distanza intracomunitarie di beni, a talune cessioni di beni all’interno di uno Stato membro effettuate da un soggetto passivo e a taluni servizi prestati da soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma non nello Stato membro di consumo, di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE;»;
«4)
“regime di trasferimento di beni propri”, il regime speciale per i trasferimenti di beni propri di cui al titolo XII, capo 6, sezione 5, della direttiva 2006/112/CE;»;
(b)
è aggiunto il seguente punto 5:
«5)
“regimi speciali”, il regime non UE, il regime UE, il regime d’importazione e il regime di trasferimento di beni propri.»;
(2)
all’, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
consentire la possibilità di salvare le informazioni, e le eventuali modifiche delle stesse, da comunicare ai sensi dell’articolo 361 o 369 septdecies della direttiva 2006/112/CE nonché le informazioni da inserire nella dichiarazione IVA a norma dell’articolo 365, 369 octies, 369 unvicies o 369 quinvicies octies della medesima direttiva, prima di comunicare tali informazioni o modifiche;»;
(3)
L’ è così modificato:
(a)
al paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
informazioni per identificare il soggetto passivo che beneficia del regime di trasferimento di beni propri.»;
b)
al paragrafo 2, le lettere da a) a d) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
colonna C per il regime non UE;
b)
colonna D per il regime UE;
c)
colonna E per il regime d’importazione ai fini dell’identificazione del soggetto passivo ai sensi dell’articolo 369 septdecies, paragrafo 1 o 3, della direttiva 2006/112/CE;
d)
colonna F per il regime d’importazione ai fini dell’identificazione dell’intermediario ai sensi dell’articolo 369 septdecies, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE;
e)
colonna G per il regime di trasferimento di beni propri.»;
c)
al paragrafo 3, le lettere a) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
è escluso o radiato dal registro d’identificazione di uno dei regimi speciali a norma degli articoli 363, 369 sexies o dell’articolo 369 novodecies, paragrafo 1 o 3, o dell’articolo 369 quinvicies sexies, della direttiva 2006/112/CE;»;
«c)
cambia lo Stato membro d’identificazione nell’ambito del regime UE, del regime d’importazione o del regime di trasferimento di beni propri.»;
d)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. I numeri individuali d’identificazione IVA attribuiti o applicabili ai soggetti passivi a norma dell’articolo 369 octodecies, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2006/112/CE nonché il nome, l’indirizzo postale, l’indirizzo elettronico, il numero d’identificazione IVA o il numero di codice fiscale nazionale, lo status di soggetto passivo che si ritiene abbia ricevuto e ceduto beni a norma dell’articolo 14 bis, paragrafo 1, e, se disponibili, i siti web, a norma dell’articolo 369 septdecies, paragrafi 1 e 3, di detta direttiva sono scambiati automaticamente fra lo Stato membro d’identificazione e l’altro Stato membro attraverso un registro centrale o un altro strumento affidabile per lo scambio di dati, in modo da garantire in ogni momento che gli Stati membri dispongano di una visione aggiornata della validità di tutti questi numeri d’identificazione IVA attribuiti da tutti gli Stati membri.»
;
e)
è aggiunto il seguente paragrafo 6:
«6. Al fine di garantire la qualità dei dati, lo Stato membro d’identificazione precompila le informazioni già disponibili nella propria banca dati nazionale relativamente ai soggetti passivi che chiedono l’iscrizione a un regime speciale, come stabilito nell’allegato I. Il soggetto passivo è responsabile della correttezza dei dati.»
;
(4)
L’ è sostituito dal seguente:
«
Presentazione della dichiarazione IVA da parte del soggetto passivo o dell’intermediario
1. Il soggetto passivo o, se pertinente nel caso del regime d’importazione, l’intermediario che agisce per conto di detto soggetto passivo presenta la dichiarazione IVA contenente le informazioni di cui all’articolo 365, 369 octies, 369 unvicies o 369 quinvicies octies della direttiva 2006/112/CE allo Stato membro d’identificazione, utilizzando il messaggio elettronico comune di cui all’allegato III del presente regolamento. La colonna C di tale messaggio elettronico comune è utilizzata per il regime non UE, la colonna D per il regime UE, la colonna E per il regime d’importazione e la colonna F per regime di trasferimento di beni propri.
2. Se non effettua alcuna cessione né presta alcun servizio o trasferimento di beni propri né apporta rettifiche della detrazione nell’ambito di un regime speciale in nessuno Stato membro entro un periodo d’imposta e non deve apportare modifiche alle precedenti dichiarazioni IVA, un soggetto passivo compila una dichiarazione IVA a saldo zero. A tal fine il soggetto passivo compila solo le seguenti caselle del messaggio elettronico comune di cui all’allegato III:
a)
caselle 1, 2, 2a, 2b, 9 e 27 per il regime non UE;
b)
caselle 1, 2, 2a, 2b, 23 e 27 per il regime UE;
c)
caselle 1, 1a, 2, 2a, 2b, 9 e 27 per il regime d’importazione;
d)
caselle 1, 2, 2a, 2b, 4 e 28 per il regime di trasferimento di beni propri.
3. Il soggetto passivo o, se pertinente nel caso del regime d’importazione, l’intermediario che agisce per conto di detto soggetto passivo è tenuto unicamente a inserire le cessioni e le prestazioni relative a uno Stato membro di consumo se le cessioni di beni o le prestazioni di servizi nell’ambito dei regimi speciali sono state effettuate in tale Stato membro entro il periodo d’imposta.
Il soggetto passivo è tenuto unicamente a includere i trasferimenti che rientrano nel regime di trasferimenti di beni propri verso uno Stato membri se i trasferimenti sono stati effettuati verso tale Stato membro entro il periodo d’imposta.
Inoltre, nel caso di un regime UE, il soggetto passivo è tenuto unicamente a inserire le cessioni di beni di cui all’articolo 369 octies, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d), della direttiva 2006/112/CE relative a uno Stato membro se i beni interessati dal regime UE sono stati forniti a partire da detto Stato membro o verso di esso entro il periodo d’imposta. Analogamente, il soggetto passivo è tenuto a inserire le prestazioni di servizi di cui all’articolo 369 octies, paragrafo 2, lettera d), e paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE effettuate a partire da uno Stato membro di stabilimento soltanto se dette prestazioni nell’ambito del regime UE sono state effettuate a partire dallo Stato membro interessato entro il periodo d’imposta.
Nel caso del regime UE di trasferimento di beni propri, il soggetto passivo è tenuto unicamente a inserire le cessioni di cui all’articolo 369 quinvicies octies, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE relative a uno Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati se i beni interessati dal regime di trasferimento di beni propri sono stati spediti o trasportati a partire da detto Stato membro entro il periodo d’imposta.»
;
(5)
all’articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le informazioni contenute nella dichiarazione IVA di cui all’, paragrafo 1, sono inviate dallo Stato membro d’identificazione mediante la rete CCN/CSI, utilizzando il messaggio elettronico comune di cui all’allegato III in tutti i casi seguenti:
a)
verso ogni Stato membro di consumo o Stato membro verso il quale sono trasferiti i beni, indicato nella dichiarazione IVA;
b)
nel caso del regime UE, a ciascuno degli Stati membri seguenti indicati nella dichiarazione IVA:
i)
ciascuno Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati;
ii)
ciascuno Stato membro di stabilimento a partire dal quale sono stati prestati i servizi;
c)
nel caso del regime di trasferimento di beni propri, a ciascuno Stato membro dal quale sono trasferiti i beni, indicato nella dichiarazione IVA.».
Storico versioni
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