Art. 1

L’articolo 7 del regolamento (UE) n. 267/2012 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 1.   Fatto salvo l’articolo 1 ter del regolamento (UE) n. 359/2011, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, una transazione di cui all’, paragrafo 1, o la prestazione di assistenza o di servizi di intermediazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento, a condizione che i beni e le tecnologie, l’assistenza o i servizi di intermediazione: a) siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari; o b) si riferiscano ai beni e alle tecnologie a duplice uso elencati nell’allegato I o alla prestazione di assistenza tecnica o finanziaria relativa ai beni e alle tecnologie elencati nell’allegato I, necessari alle rappresentanze diplomatiche dell’Unione e degli Stati membri, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, per scopi ufficiali in Iran. 1 bis.   Una deroga ai sensi del paragrafo 1 può essere concessa solo: a) se, nei casi in cui la transazione riguarda beni o tecnologie contenuti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari o del regime di non proliferazione nel settore missilistico, il comitato delle sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che la transazione non contribuirebbe allo sviluppo di tecnologie a sostegno delle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione né allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari; e b) in relazione ai beni e alle tecnologie a duplice uso contemplati dal regolamento (UE) 2021/821, fatti salvi gli obblighi di autorizzazione di cui a tale regolamento. 2.   Entro quattro settimane, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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