Art. 8

Termine e norme per la trasmissione di dati

Termine e norme per la trasmissione di dati 1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati definitivi entro il 5 ottobre 2027. 2.   I dati sono trasmessi sotto forma di file di microdati, compresi i pesi adeguati. I dati sono controllati e validati integralmente prima di essere trasmessi utilizzando il formato comune di scambio di dati e metadati statistici attraverso il punto unico di accesso. Tali dati soddisfano le regole di validazione conformemente alle specifiche delle variabili basate sulla codifica e sui filtri di cui all’allegato. 3.   Gli Stati membri forniscono i metadati alla Commissione (Eurostat) nella struttura di metadati standard definita dalla Commissione (Eurostat) entro il 5 gennaio 2028. Essi li forniscono attraverso il punto unico di accesso.
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