Art. 2

1.   Ai fini del monitoraggio delle importazioni del prodotto a monte diretto dell'alcole benzilico, ossia il cloruro di benzile, è introdotto il seguente codice TARIC: 2903 - Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici: 2903 99 - - Altri: 2903 99 80 81 - - - Cloruro di benzile 2.   Le importazioni con il codice TARIC 2903 99 80 81 sono soggette a sorveglianza a norma dell'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (125), per consentire alla Commissione di seguire l'andamento statistico delle importazioni del prodotto a monte diretto dell'alcole benzilico soggetto al dazio antidumping provvisorio di cui all'. 3.   Le misure di sorveglianza introdotte dal paragrafo 1 cessano alla revoca o alla scadenza del dazio antidumping sulle importazioni di alcole benzilico originario della Repubblica popolare cinese.
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