Art. 3

1.   Ai fini del monitoraggio delle importazioni del prodotto a monte diretto del benzoato di sodio, ossia l'acido benzoico, è introdotto il seguente codice TARIC: «2916 31 - - Acido benzoico, suoi sali e suoi esteri 2916 31 00 30 - - - Acido benzoico». 2.   Le importazioni con il codice TARIC 2916 31 00 30 sono soggette a sorveglianza a norma dell'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (121), per consentire alla Commissione di seguire l'andamento statistico delle importazioni del prodotto a monte diretto del benzoato di sodio soggetto al dazio antidumping provvisorio di cui all'. 3.   Le misure di sorveglianza introdotte dal paragrafo 1 cessano alla revoca o alla scadenza del dazio antidumping sulle importazioni di benzoato di sodio originario della Repubblica popolare cinese.
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