Art. 1
Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:
1)
all’, paragrafo 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
alle reti di comunicazione elettronica civile che non sono di proprietà di un’entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;»
;
2)
all’articolo 2 bis, paragrafo 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
alle reti di comunicazione elettronica civile che non sono di proprietà di un’entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;»
;
3)
l’articolo 3 decies è così modificato:
a)
il paragrafi 3 ter ter è soppresso;
b)
il paragrafo 3 ter quater è sostituito dal seguente:
«3 ter quater. A decorrere dal 26 gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026 i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’acquisto o all’importazione in Ungheria di beni che rientrano nel codice NC 2901 10 00 originari della Russia o esportati dalla Russia, a condizione che tali beni siano destinati all’uso esclusivo in Ungheria.»
;
c)
è inserito il paragrafo seguente:
«3 ter octies. Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC 2603, 2604, 2607, 2616, 2817, 2819, 3803, 7001, 7002, 7003, 7004, 7006, 7008, 7009, 7011, 7013, 7014, 7015, 7016, 7017, 7018, 7020, 7901, 8707 e 8708, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione fino al 25 ottobre 2026 di contratti conclusi prima del 24 luglio 2026 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.»
;
d)
il paragrafo 3 quater octies è soppresso;
e)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. I volumi dei contingenti di importazione stabiliti ai paragrafi 3 quater nonies, 3 nonies, e 4 del presente articolo sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità del sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione.»
;
4)
l’articolo 3 duodecies è così modificato:
a)
il paragrafo 3 bis duodecies è soppresso;
b)
al paragrafo 5 bis, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
beni che rientrano nei codici NC 7615 10, NC 8414 51, NC 8414 60, NC 8422 30 e NC 8423 10;»
;
c)
il paragrafo 5 octies è sostituito dal seguente:
«5 octies. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l’esportazione e il trasferimento dei beni di cui ai codici NC 8517 62 e 8523 52 elencati nell’allegato XXIII, purché siano destinati a reti di comunicazione elettronica civile che non sono di proprietà di un’entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %.»
;
5)
all’articolo 3 quaterdecies è aggiunto il paragrafo seguente:
«11. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l’acquisto, l’importazione o il trasferimento di petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XXV originari della Russia o esportati dalla Russia, nonché la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, o di qualsiasi altro servizio connesso, dopo aver accertato che:
a)
i beni in questione sono stati sequestrati o confiscati da un’autorità di uno Stato membro nel corso di procedimenti amministrativi o giudiziari nazionali;
b)
i beni in questione permangono sotto il controllo effettivo delle autorità di uno Stato membro o di un’entità che agisce per conto di tali autorità durante il periodo di custodia, gestione e deposito dei beni, fino alla loro eventuale vendita;
c)
le operazioni di cui alla lettera b) non comportano, direttamente o indirettamente, alcun pagamento o la messa a disposizione di fondi o risorse economiche a beneficio di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi russi o stabiliti in Russia.»
;
6)
all’articolo 3 quaterdecies bis è inserito il paragrafo seguente:
«3. Le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, gli importatori a non apportare la prova attestante il paese di origine del petrolio greggio impiegato per la raffinazione del prodotto in un paese terzo di cui al paragrafo 1, secondo comma, dopo aver accertato che:
a)
i prodotti petroliferi in questione sono destinati all’approvvigionamento di una regione ultraperiferica ai sensi dell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o di un paese o territorio d’oltremare associato all’Unione ai sensi dell’articolo 198 di tale trattato;
b)
a causa dei particolari vincoli geografici, logistici o di approvvigionamento specifici di tali regioni, paesi o territori, sussiste un rischio comprovato di interruzione o grave perturbazione dell’approvvigionamento di prodotti petroliferi; e
c)
non sono disponibili fonti alternative per garantire la continuità dell’approvvigionamento della regione, del paese o del territorio interessato in condizioni sostenibili dal punto di vista economico e logistico.»
;
7)
l’articolo 3 quindecies è così modificato:
a)
al paragrafo 6 ter, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
al trasporto o all’assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione, ai finanziamenti o all’assistenza finanziaria connessi a tale trasporto, dei prodotti di cui all’allegato XXIX, parte A, verso i paesi terzi ivi menzionati, per la durata specificata in tale allegato.»
;
b)
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«11 bis. L’applicazione della procedura per modificare il tetto sui prezzi del petrolio di cui al paragrafo 11, incluso il calcolo del prezzo medio di mercato del petrolio greggio russo su un periodo di 22 settimane, la pubblicazione di un avviso relativo a tale prezzo medio di mercato e la modifica dell’allegato XXVIII sono sospese dal 24 luglio 2026 al 14 luglio 2027.
11 ter. Entro il 15 gennaio 2027, sulla base delle valutazioni dei prezzi fornite dalle agenzie di rilevazione autorizzate, la Commissione calcola il prezzo medio di mercato del petrolio greggio russo su un periodo di 22 settimane a decorrere dal 25 giugno 2026 e comunica al Consiglio il nuovo prezzo calcolato.
Sulla base della relazione della Commissione, il Consiglio riesamina il tetto sui prezzi e può decidere in merito a una proposta congiunta dell’alto rappresentante e della Commissione volta a modificare l’allegato XXVIII. Il tetto sui prezzi modificato si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo al mese di entrata in vigore di tale modifica dell’allegato XXVIII.
In mancanza di una decisione del Consiglio, il tetto sui prezzi applicabile rimane in vigore.
A decorrere dal 15 luglio 2027 riprende l’applicazione della procedura per modificare il tetto sui prezzi del petrolio di cui al paragrafo 11.»
;
8)
all’articolo 3 quindecies ter è inserito il paragrafo seguente:
«5. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la custodia temporanea e il vincolo al regime di zona franca ai sensi dell’articolo 245, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013, del petrolio greggio o dei prodotti petroliferi elencati nell’allegato XXV del presente regolamento all’interno del territorio dell’Unione, se i beni sono originari della Russia o esportati dalla Russia, dopo aver accertato che:
a)
i beni in questione sono stati sequestrati o confiscati da un’autorità di uno Stato membro nel corso di procedimenti amministrativi o giudiziari nazionali;
b)
i beni in questione permangono sotto il controllo effettivo delle autorità di uno Stato membro o di un’entità che agisce per conto di tali autorità.»
;
9)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 3 octodecies bis
1. Il contratto di compravendita o altro accordo che comporta il trasferimento di proprietà, da parte di cittadini di uno Stato membro o da parte di persone fisiche residenti in uno Stato membro o persone giuridiche, entità o organismi stabiliti nell’Unione, verso qualsiasi paese terzo di una nave cisterna per gas naturale liquefatto (GNL) che rientra nel codice NC ex 8901 20 è notificato immediatamente alle autorità competenti dello Stato membro di cui il proprietario della nave è cittadino o in cui risiede o è stabilito.
La notifica all’autorità competente riporta almeno le informazioni seguenti:
a)
l’identità del venditore e dell’acquirente;
b)
se del caso, i documenti costitutivi del venditore e dell’acquirente, comprese la partecipazione azionaria e la gestione;
c)
il numero di identificazione IMO della nave; e
d)
l’indicativo di chiamata della nave.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le notifiche a norma del paragrafo 1 entro una settimana dalla notifica.
3. Sulla base di una valutazione da parte della Commissione delle informazioni fornite a norma dei paragrafi 1 e 2, il Consiglio riesamina entro il 25 ottobre 2026, se debba entrare in vigore un divieto di cui ai paragrafi da 4 a 9.
4. A decorrere dalla data stabilita dal Consiglio a norma del paragrafo 10, ai cittadini di uno Stato membro, alle persone fisiche residenti in uno Stato membro e alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi stabiliti nell’Unione è vietato vendere, direttamente o indirettamente, navi cisterna per GNL che rientrano nel codice NC ex 8901 20, o altrimenti trasferirne la proprietà, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia.
5. Conformemente al paragrafo 4, le persone fisiche residenti in uno Stato membro, e le persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti nell’Unione che vendono a persone, entità e organismi di un paese terzo o altrimenti trasferiscono, direttamente o indirettamente, la proprietà di una nave cisterna per GNL che rientra nel codice NC ex 8901 20:
a)
adottano le misure appropriate, in proporzione alla loro natura e alle loro dimensioni, per individuare e valutare i rischi di successiva diversione verso una persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia;
b)
mettono in atto politiche, controlli e procedure appropriati, in proporzione alla loro natura e alle loro dimensioni, per attenuare e gestire efficacemente i rischi di cui alla lettera a).
6. Le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi di cui al paragrafo 5 che acquistano navi cisterna per GNL devono fornire tutte le informazioni necessarie per completare le fasi di cui alla lettera a) di tale paragrafo.
7. Le fasi di cui al paragrafo 5, lettera a), tengono conto di tutte le informazioni pertinenti disponibili al momento della vendita o del trasferimento.
8. Il contratto di compravendita o altro accordo che comporta il trasferimento di proprietà, da parte di cittadini di uno Stato membro, da parte di persone fisiche residenti in uno Stato membro o da parte di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti nell’Unione, verso qualsiasi paese terzo di una nave cisterna per GNL che rientra nel codice NC ex 8901 20 prevede il divieto contrattuale scritto di rivendere la nave o altrimenti trasferirne la proprietà a una persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia.
9. La vendita o altro accordo di cui al paragrafo 8 comprende disposizioni contrattuali scritte mediante cui il paese terzo parte che acquista la nave:
a)
si impegna a riprodurre il divieto al paragrafo 8 in ogni rivendita o trasferimento ulteriore; e
b)
in ogni rivendita o trasferimento ulteriore, obbliga l’acquirente della nave a includere disposizioni contrattuali scritte equivalenti a quelle prescritte dal paragrafo 8 e dal presente paragrafo.
10. I paragrafi da 4 a 9 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore di un regolamento che deve essere adottato dal Consiglio su una proposta congiunta dell’alto rappresentante e della Commissione, sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione di cui al paragrafo 3.»
;
10)
all’articolo 3 novodecies bis è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. I divieti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano al trasporto per nave, o all’assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione, ai finanziamenti o all’assistenza finanziaria connessi a tale trasporto, dei prodotti elencati all’allegato XXIX, parte B, verso i paesi terzi ivi menzionati, per la durata specificata in tale allegato.
6. Fatto salvo il paragrafo 5, il paragrafo 1 non si applica fino al 25 luglio 2027 e in seguito per periodi successivi di un anno, salvo diversa decisione del Consiglio a seguito di un riesame annuale, ai trasferimenti e, se del caso, agli acquisti relativi a tali trasferimenti che siano destinati a paesi terzi qualora sia il trasferimento che l’acquisto siano effettuati nell’ambito di contratti conclusi prima del 24 febbraio 2022 la cui durata sia superiore a un anno e che non siano stati modificati successivamente a tale data, a meno che detta modifica non si limiti a:
a)
ridurre i quantitativi contrattuali;
b)
ridurre i prezzi e le commissioni, per quanto riguarda i contratti di acquisto;
c)
modificare le clausole di riservatezza;
d)
modificare le procedure operative quali le procedure di comunicazione;
e)
modificare gli indirizzi delle parti contraenti;
f)
trasferire obblighi contrattuali tra imprese collegate;
g)
introdurre cambiamenti richiesti da procedure giudiziali o arbitrali; o
h)
per i paesi senza sbocco sul mare, introdurre cambiamenti tra punti nazionali di consegna, per quanto riguarda i contratti di acquisto.
L’esenzione temporanea dal divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo in relazione ai trasferimenti di GNL di cui al primo comma del presente paragrafo si applica, in un dato anno, solo fino al volume annuo di GNL originario della Russia o esportato dalla Russia nel 2025 trasferito da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo di cui all’articolo 13 nell’ambito dei contratti a lungo termine esistenti di tale persona, entità o organismo, come specificato al primo comma del presente paragrafo, indipendentemente dalla sua destinazione. Le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che trasferiscono GNL originario della Russia o esportato dalla Russia verso paesi terzi comunicano entro il 25 agosto 2026 i pertinenti volumi storici alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti e detto Stato membro comunica tali informazioni alla Commissione senza indebito ritardo.
Le misure previste al presente paragrafo sono riesaminate periodicamente.
Entro il 25 giugno 2027 e successivamente ogni 12 mesi, la Commissione presenta al Consiglio una valutazione delle misure di cui al presente paragrafo. Tale valutazione può essere presentata anticipatamente qualora la Commissione lo ritenga giustificato.
Sulla base della valutazione della Commissione, il Consiglio riesamina annualmente e senza indebito ritardo il funzionamento delle misure di cui al presente paragrafo, alla luce dei loro effetti economici e degli obiettivi del presente regolamento .
A seguito del riesame, il Consiglio può decidere, su proposta congiunta dell’alto rappresentante e della Commissione, di abbreviare, prorogare o revocare l’esenzione temporanea di cui al presente paragrafo, tenendo conto dell’efficacia del divieto di cui al presente articolo, nonché delle situazioni specifiche di taluni Stati membri e della situazione economica delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 13.
Entro il 25 agosto 2026 e successivamente ogni tre mesi, le persone fisiche o giuridiche, gli organismi e le entità di cui all’articolo 13 che trasferiscono o acquistano, in relazione a tale trasferimento, GNL originario della Russia o esportato dalla Russia verso paesi terzi comunicano alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti almeno le seguenti informazioni relative a ciascuna spedizione, nella misura in cui siano disponibili, per il trasferimento o l’acquisto in relazione a tale trasferimento che tale Stato membro comunica senza indebito ritardo le medesime informazioni alla Commissione:
a)
numero di riferimento del carico o numero della polizza di carico;
b)
numero IMO della nave, nome, Stato di bandiera e tipo di vettore;
c)
data, porto e terminale di carico e scarico;
d)
destinazione finale;
e)
volume caricato e scaricato;
f)
durata del contratto;
g)
valore contrattuale per carico e ricavi lordi relativi a ciascuna spedizione;
h)
nome dell’acquirente e del beneficiario finale;
i)
nome del venditore e dello speditore.
Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione delle informazioni riservate acquisite in applicazione del presente articolo in conformità del diritto dell’Unione e del pertinente diritto nazionale.
Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente articolo non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell’originatore di tali informazioni classificate.»
;
11)
l’articolo 3 novodecies ter è così modificato:
«Articolo 3 novodecies
ter
A decorrere dal 1o gennaio 2027 è vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi dei terminali GNL a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi in Russia, o a persone giuridiche, entità o organismi la cui proprietà è detenuta per oltre il 50 % o che sono controllati, direttamente o indirettamente, da un cittadino russo o da una persona giuridica, un’entità o un organismo in Russia.
Dopo il 1o gennaio 2027 è vietato mantenere contratti inerenti a servizi GNL vietati a norma del presente articolo.»
;
12)
all’articolo 3 vicies, paragrafo 2, sono aggiunte le lettere seguenti:
«h)
fornire servizi a navi designate a norma delle lettere da a) a g), tra cui servizi di bunkeraggio e rimorchio; o
i)
effettuare trasbordi da nave a nave con le navi designate a norma delle lettere da a) a h).»
;
13)
l’articolo 5 bis bis è così modificato:
a)
al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d)
operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2027, di un’impresa in partecipazione o analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un’entità o un organismo di cui al paragrafo 1;»
;
b)
il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente:
«3 bis)
In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per il disinvestimento e il ritiro, entro il 31 dicembre 2027, da parte delle entità di cui al paragrafo 1 o delle loro controllate nell’Unione da una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti nell’Unione.»
;
14)
all’articolo 5 bis quater sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«8. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare operazioni strettamente necessarie per il ritiro di fondi o la chiusura di conti posseduti o detenuti da un cittadino di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, o da persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera, presso persone giuridiche, entità o organismi elencati nell’allegato XLIV e che sono state inserite in tale allegato il giorno 24 luglio 2026 o successivamente, alle condizioni che tale autorità competente ritiene appropriate e dopo aver accertato che:
a)
l’operazione è necessaria a tali persone fisiche per porre termine a operazioni, contratti o altri accordi conclusi con un’entità elencata nell’allegato XLIV;
b)
l’autorizzazione è richiesta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore indicata nell’allegato XLIV per la persona giuridica, l’entità o l’organismo pertinente ivi elencata;
c)
i fondi sono trasferiti a un ente finanziario o creditizio registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro, oppure a un ente finanziario o creditizio registrato a norma del diritto di un paese terzo che è posseduto o controllato da un ente finanziario o creditizio registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro.
Le autorizzazioni di cui al presente paragrafo sono concesse per un periodo massimo di validità di tre mesi.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa a norma del presente paragrafo entro due settimane dall’autorizzazione.
9. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare l’esecuzione di operazioni con l’entità elencata alla voce 4 dell’allegato XLIV, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che l’esecuzione dell’operazione è necessaria per il pagamento di un corrispettivo dovuto a un ente creditizio stabilito nell’Unione sulla base di un diritto di opzione di vendita (put) concordato contrattualmente e debitamente esercitato prima del 28 febbraio 2022.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di eventuali autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo entro due settimane dall’autorizzazione.»
;
15)
all’articolo 5 bis quinquies è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possonoautorizzare operazioni strettamente necessarie per il ritiro di fondi o la chiusura di conti posseduti o detenuti da un cittadino di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, o da persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera, presso persone giuridiche, entità o organismi elencati nell’allegato XLV e che sono state inserite in tale allegato il giorno 24 luglio 2026 o successivamente, alle condizioni che le autorità competenti ritengono appropriate e dopo aver accertato che:
a)
l’operazione è necessaria a tali persone fisiche per porre termine a operazioni, contratti o altri accordi conclusi con una persona giuridica, un’entità o un organismo elencata/o nell’allegato XLV;
b)
l’autorizzazione è richiesta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore indicata nell’allegato XLV per la persone giuridica, l’entità o l’organismo pertinente ivi elencata/o;
c)
i fondi sono trasferiti a un ente finanziario o creditizio registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro, oppure a un ente finanziario o creditizio registrato a norma del diritto di un paese terzo che è posseduto o controllato da un ente finanziario o creditizio registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro.
Le autorizzazioni di cui al presente paragrafo sono concesse per un periodo massimo di validità di tre mesi.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa a norma del presente paragrafo entro due settimane dall’autorizzazione.»
;
16)
all’articolo 5 bis sexies sono inseriti i paragrafi seguenti:
«2 bis. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con le raffinerie elencate nella parte D dell’allegato XLVII. La parte D dell’allegato XLVII elenca le raffinerie in Russia e in paesi terzi diversi dalla Russia utilizzate:
a)
per la lavorazione o la raffinazione di petrolio greggio o la lavorazione o la miscelazione di prodotti petroliferi elencati nell’allegato XXV, oppure di prodotti minerali, originari della Russia; o
b)
in modo da favorire o commettere la violazione o l’elusione o altrimenti da vanificare in modo significativo le disposizioni del presente regolamento o dei regolamenti (UE) n. 269/2014, (UE) n. 692/2014 o (UE) 2022/263.
2 ter. Il divieto di cui al paragrafo 2 bis si applica in relazione alla voce 1 dell’allegato XLVII, parte D, a decorrere dal 25 gennaio 2027. Entro il 25 ottobre 2026 la Commissione riferisce al Consiglio in merito alla sua valutazione dell’opportunità di mantenere l’inserimento di cui alla voce 1 nell’elenco di cui all’allegato XLVII, parte D.»
;
17)
all’articolo 5 bis septies, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per:»
;
18)
all’articolo 5 ter, il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:
«2 bis. A decorrere dal 18 gennaio 2024 è vietato permettere che cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia abbiano, direttamente o indirettamente, la proprietà o il controllo di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro che fornisce servizi di portafoglio, conto o custodia di cripto-attività. A decorrere dal 25 agosto 2026, tale divieto si applica anche al caso delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro che prestano qualsiasi altro servizio per le cripto-attività quale definito nel regolamento (UE) 2023/1114.»
;
19)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 5 ter quater
1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti nel paese terzo elencato nell’allegato LVII, che prestano servizi di cripto-attività o sono piattaforme tramite cui possono essere scambiate o trasferite cripto-attività.
2. Sono compresi nell’allegato LVII solo i paesi terzi che nelle constatazioni del Consiglio hanno omesso in maniera sistematica e persistente di impedire la prestazione di servizi di cripto-attività o di impedire alle piattaforme di scambiare o trasferire cripto-attività, vanificando le disposizioni del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 269/2014.
3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni effettuate da cittadini di uno Stato membro che sono residenti in un paese elencato nell’allegato LVII e che lo erano prima della data pertinente indicata in tale allegato.»
;
20)
all’articolo 5 nonies è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare operazioni strettamente necessarie per il ritiro di fondi o la chiusura di conti posseduti o detenuti da un cittadino di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, o da persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera, presso persone giuridiche, entità o organismi elencati nell’allegato XIV e che sono state inserite in tale allegato il giorno 24 luglio 2026 o successivamente, alle condizioni che le autorità competentiritengono appropriate e dopo aver accertato che:
a)
l’operazione è necessaria a tali persone fisiche per porre termine a operazioni, contratti o altri accordi conclusi con una persona giuridica, entità o organismo elencata/o nell’allegato XIV;
b)
l’autorizzazione è richiesta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore indicata nell’allegato XLV per la persone giuridica, l’entità o l’organismo pertinente ivi elencata/o;
c)
i fondi sono trasferiti a un ente finanziario o creditizio registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro, oppure a un ente finanziario o creditizio registrato a norma del diritto di un paese terzo che è posseduto o controllato da un ente finanziario o creditizio registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro.
Le autorizzazioni di cui al presente paragrafo sono concesse per un periodo massimo di validità di tre mesi.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa a norma del presente paragrafo entro due settimane dall’autorizzazione.»
;
21)
all’articolo 5 quindecies è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica alla fornitura di un sistema telematico di prenotazione quale definito nel regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), o di qualsiasi regolamento successivo che lo sostituisca.
(*1) Regolamento (CE) N. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 47, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/80/oj).»;"
22)
l’articolo 5 unvicies è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l’accettazione di donazioni, benefici economici o sostegno, compresi finanziamenti e assistenza finanziaria, da parte dell’Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (European X-Ray Free-Electron Laser Facility - EuXFEL), dell’Impianto di ricerca sugli antiprotoni e gli ioni in Europa (Facility for Antiproton and Ion Research in Europe - FAIR) e dell’Impianto europeo di radiazione di sincrotrone (European Synchrotron Radiation Facility - ESRF), purché tali donazioni, tali benefici economici o tale sostegno, compresi finanziamenti e assistenza finanziaria, si basino su accordi internazionali con il governo della Federazione russa.»
;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 3 o 3 bis, entro due settimane dal rilascio.»
;
23)
all’articolo 5 tervicies, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Gli Stati membri informano il Consiglio, l’Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera dei casi di violazione dell’obbligo di cui al paragrafo 1.»
;
24)
all’articolo 7 bis è aggiunto il paragrafo seguente:
«2. L’obbligo della Commissione di cui al paragrafo 1, lettera a), è sospeso a decorrere dal 24 luglio 2026 fino al 14 luglio 2027
.»;
25)
all’articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti, sulla base di una valutazione specifica e caso per caso, possono autorizzare, fino al 31 dicembre 2027, la soddisfazione di un credito presentato da una delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1, lettera b), alle condizioni che le autorità competenti ritengono appropriate e dopo aver stabilito che la soddisfazione del credito è strettamente necessaria per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia.»
;
26)
all’articolo 11 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Qualsiasi persona di cui all’articolo 13, lettera c) o d), ha diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente dello Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, comprese le spese legali, subito da essa o da una persona giuridica, un’entità o un organismo di proprietà o sotto il controllo della persona di cui all’articolo 13, lettera d), in conseguenza all’azione proposta dinanzi a un giudice di paese terzo da persone, entità o organismi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), b), c) o d), in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, a condizione che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione. Tale risarcimento dei danni può essere ottenuto presso la persona, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), b), c) o d), che ha proposto l’azione dinanzi a un giudice di paese terzo o presso la persona, l’entità o l’organismo che ha la proprietà o il controllo di tali entità od organismi.»
;
27)
all’articolo 11 quater il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Non sono riconosciuti, attuati o eseguiti in uno Stato membro ingiunzioni, ordinanze, provvedimenti riparativi, sentenze o altre decisioni giudiziarie o amministrative emessi conformemente all’articolo 248.1 o 248.2 del codice di procedura arbitrale della Federazione russa o ai sensi della normativa russa equivalente o da essi derivanti, o resi da un giudice russo o da un’autorità russa sulla base di altra disposizione di legge della Federazione russa, secondo cui una persona di cui all’articolo 13, lettera c) o d), è considerata responsabile, contrattualmente o per fatto illecito, o secondo qualsiasi altra base giuridica, o che dia effetto, direttamente o indirettamente, ad azioni, diritti o presunti obblighi nei confronti di tale persona, anche nel contesto di procedure di insolvenza, fallimentari, di ristrutturazione o affini, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento.»
;
28)
l’articolo 11 quater bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 11 quater bis
1. Fatti salvi gli articoli 11 bis e 11 ter, laddove una persona di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), b) o c), del presente regolamento abbia avviato dinanzi a un giudice russo, in violazione di una clausola di competenza esclusiva o di una clausola compromissoria o abusivamente in applicazione dell’articolo 248.1 o 248.2 del codice di procedura arbitrale della Federazione russa o di una normativa russa equivalente, o a norma di un’altra disposizione di legge della Federazione russa, o vanificando le misure restrittive dell’Unione, un procedimento contro una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo di cui all’articolo 13, lettera c) o d), del presente regolamento in relazione a un contratto o un’operazione sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 269/2014, al fine di ottenere un’ingiunzione, un’ordinanza, un provvedimento riparativo, una sentenza o altra decisione giudiziaria, la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 13, lettera c) o d), del presente regolamento ha il diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente di uno Stato membro, un’ordinanza che imponga alla persona di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), b) o c), del presente regolamento, di:
a)
astenersi dall’avviare un procedimento giudiziario o di desistere dal procedimento eventualmente già avviato; oppure
b)
non cercare di fare osservare, riconoscere o invocare un’ingiunzione, un’ordinanza, un provvedimento riparativo, una sentenza o altra decisione giudiziaria, in qualsiasi giurisdizione, già ottenuti o che potrebbero essere ottenuti in tali procedimenti giudiziari.
2. L’inosservanza dell’ ordinanza di cui al paragrafo 1 del presente articolo comporta sanzioni pecuniarie inflitte dal giudice proporzionate alla perdita potenziale che potrebbe subire la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 13, lettera c) o d), come conseguenza di tale violazione. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie deve essere effettuato alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui all’articolo 13, lettera c) o d), che hanno presentato la richiesta di ordinanza.»
;
29)
l’articolo 12 ter è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. In deroga agli nonies e 3 duodecies, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati negli allegati II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX e XXIII del presente regolamento e nell’allegato I del regolamento (UE) 2021/821, nonché la vendita, la concessione in licenza o qualsiasi altro trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali, in relazione ai beni e alle tecnologie di cui sopra fino al 31 dicembre 2027, qualora la vendita, la fornitura, il trasferimento, la concessione in licenza, il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:»
;
b)
il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:
«1 bis. In deroga agli duodecies, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati negli allegati II, VII e XXIII fino al 31 dicembre 2027, qualora la vendita, la fornitura o il trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire da un’impresa in partecipazione registrata o costituita a norma del diritto di uno Stato membro prima del 24 febbraio 2022, cui partecipa una persona giuridica russa, un’entità russa o un organismo russo e che gestisce un’infrastruttura di gasdotti tra la Russia e paesi terzi, o la fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi a tali beni e tecnologie strettamente necessari per l’esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti di tali gasdotti e delle relative infrastrutture fondamentali per il disinvestimento summenzionato.»
;
c)
al paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«2. In deroga agli articoli 3 octies e 3 decies, le autorità competenti possono autorizzare l’importazione o il trasferimento dei beni elencati negli allegati XVII e XXI fino al 31 dicembre 2027 qualora l’importazione o il trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:»
;
d)
al paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«2 bis. In deroga all’articolo 5 quindecies, le autorità competenti possono autorizzare il proseguimento della prestazione di servizi ivi indicati fino al 31 dicembre 2027 qualora sia strettamente necessaria per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:»
;
30)
l’allegato IV è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento;
31)
l’allegato VII è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;
32)
l’allegato XIV è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento;
33)
l’allegato XXI è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento;
34)
l’allegato XXIX è modificato conformemente all’allegato V del presente regolamento;
35)
l’allegato XLII è modificato conformemente all’allegato VI del presente regolamento;
36)
l’allegato XLIV è modificato conformemente all’allegato VII del presente regolamento;
37)
l’allegato XLV è modificato conformemente all’allegato VIII del presente regolamento;
38)
l’allegato XLVII è modificato in conformità dell’allegato IX del presente regolamento;
39)
è aggiunto l’allegato LVII in conformità dell’allegato X del presente regolamento.
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