Art. 1

Il regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato: 1) L’articolo 6 ter ‘ così modificato a) è inserito il paragrafo seguente: «5 sexies bis.   In deroga all’, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell’allegato I a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera k), oppure la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a tali persone fisiche o giuridiche, entità o organismi, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che: a) tale svincolo o messa a disposizione di fondi o risorse economiche è necessario o necessaria per consentire che un pagamento dovuto dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell’allegato I a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera k), o da un fornitore di servizi assicurativi, derivante da un rischio di cui le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell’allegato I a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera k), sono responsabili, sia effettuato a un’entità stabilita nell’Unione, in un paese membro dello Spazio economico europeo, in Svizzera o in un paese partner elencato nell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, oppure a un cittadino o residente di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di un paese partner elencato nell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 833/2014 e non elencato nell’allegato I; e b) non elencato nell’allegato; e tale pagamento costituisce l’indennizzo o la prestazione concessi a seguito dell’avverarsi di un rischio di cui sono responsabili le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell’allegato I a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera k).» ; b) è inserito il paragrafo seguente: «5 terdecies.   In deroga all’, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate: a) la cessione o il trasferimento di azioni, partecipazioni o altri strumenti di capitale da parte di un ente creditizio stabilito nell’Unione a un’entità stabilita nell’Unione che, prima di tale trasferimento, è detenuta in via minoritaria, direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, da una o entrambe le persone di cui alle voci 674 e 675 della rubrica “Persone” dell’allegato I, qualora il trasferimento comporterebbe un aumento delle partecipazioni azionarie di una o entrambe le persone in tale entità dopo aver accertato che tale cessione o trasferimento è svolto sulla base di un diritto di opzione put concordato contrattualmente e debitamente esercitato prima del 28 febbraio 2022, ma non ancora attuato alla data di entrata in vigore della presente deroga, a condizione che le azioni o partecipazioni di tali persone, comprese quelle dovute a un aumento delle partecipazioni azionarie a seguito del trasferimento, siano congelate; b) lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati oppure la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, da una o entrambe le persone di cui alle voci 674 e 675 della rubrica “Persone” dell’allegato, o da qualsiasi entità posseduta, controllata o partecipata, direttamente o indirettamente, da tali persone, o di fondi o risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da tali persone in entità o enti creditizi inseriti nell’elenco (alle voci 198 o 270) alla rubrica “Entità” dell’allegato, dopo aver accertato che: i) tale svincolo o messa a disposizione di fondi o risorse economiche è effettuato al solo scopo di consentire alla controparte di adempiere il proprio obbligo di pagamento nei confronti di un ente creditizio stabilito nell’Unione in virtù di un diritto di opzione put concordato contrattualmente e debitamente esercitato prima del 28 febbraio 2022, ma non ancora attuato alla data di entrata in vigore della presente deroga; ii) i fondi o le risorse economiche svincolati o messi a disposizione sono trasferiti direttamente all’ente creditizio stabilito nell’Unione in adempimento di tale obbligo contrattuale; e iii) l’ente creditizio stabilito nell’Unione al quale è versato il corrispettivo non è una persona, un’entità o un organismo elencato nell’allegato I.» ; 2) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 6 octies 1.   L’, paragrafo 1, non si applica ai fondi o alle risorse economiche di JSC Russian Railways necessari per il trasporto ferroviario di merci o persone, o per la fornitura della relativa infrastruttura ferroviaria, da parte di JSC Russian Railways tra la Russia e l’Unione, in transito attraverso l’Unione, tra l’oblast di Kaliningrad e la Russia o all’interno della Russia, o ai fondi o alle risorse economiche di JSC Russian Railways necessari per la prestazione di servizi connessi al funzionamento, alla manutenzione o alla sicurezza di detto trasporto ferroviario. 2.   L’, paragrafo 2, non si applica alla messa a disposizione di fondi o di risorse economiche a JSC Russian Railways che sono necessari per il trasporto ferroviario di merci o persone, o per la fornitura della relativa infrastruttura ferroviaria, da parte di JSC Russian Railways tra la Russia e l’Unione, in transito attraverso l’Unione, tra l’oblast di Kaliningrad e la Russia o all’interno della Russia, o alla messa a disposizione di fondi o di risorse economiche a JSC Russian Railways che sono necessari per la prestazione di servizi connessi al funzionamento, alla manutenzione o alla sicurezza di detto trasporto ferroviario. Articolo 6 nonies 1.   L’ non si applica ai fondi o alle risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle entità di cui all’allegato I, rubrica “Entità”, voci 975, 976 e 977, o al fatto di mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di tali entità, o destinarli a loro vantaggio, a condizione che tali fondi o risorse economiche siano strettamente necessari in relazione al progetto Paks II per attività indispensabili per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili in tale progetto Paks II. 2.   Le entità che mettono fondi o risorse economiche a disposizione delle entità di cui al paragrafo 1 notificano all’autorità competente dell’Ungheria qualsiasi attività in virtù della quale i fondi o le risorse economiche sono utilizzati o messi a disposizione entro due settimane dall’inizio dell’attività in questione. L’Ungheria informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito a tutte le informazioni ricevute a norma del presente articolo entro due settimane dal loro ricevimento.» ; 3) all’articolo 11 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Qualsiasi persona di cui all’articolo 17, lettera c) o d), ha diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente dello Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, comprese le spese legali, subito da essa o da una persona giuridica, un’entità o un organismo di proprietà o sotto il controllo della persona di cui all’articolo 17, lettera d), in conseguenza all’azione proposta dinanzi a un giudice di paese terzo da persone, entità o organismi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), b) o c), in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, a condizione che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione. Tale risarcimento dei danni può essere ottenuto presso la persona, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c), che ha proposto l’azione dinanzi a un giudice di paese terzo o presso la persona, l’entità o l’organismo che ha la proprietà o il controllo di tale entità o organismo.» ; 4) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 11 quater Non sono riconosciuti, attuati o eseguiti in uno Stato membro ingiunzioni, ordinanze, provvedimenti riparativi, sentenze o altre decisioni giudiziarie o amministrative emessi conformemente all’articolo 248.1 o 248.2 del codice di procedura arbitrale della Federazione russa o alla normativa russa equivalente o da essi derivanti, o resi da un giudice o un’autorità russi ai sensi di altra disposizione di legge russa, secondo cui una persona di cui all’articolo 17, lettera c) o d), è considerata responsabile, contrattualmente o per fatto illecito, o secondo qualsiasi altra base giuridica, o che dia effetto, direttamente o indirettamente, ad azioni, diritti o presunti obblighi nei confronti di tale persona, anche nel contesto di procedure di insolvenza, fallimentari, di ristrutturazione o affini, in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento.».
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